Ne bis in idem e sanzioni disciplinari non equiparabili a quelle penali (Cass. pen. Sez. VII n. 12928 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra una violazione del principio del ne bis in idem l’irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità, non possa essere equiparata a quella penale, secondo l’interpretazione resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Grande Stevens contro Italia. In tema di attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Il Fatto
La difesa di un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli, in data 01.07.2024, aveva confermato la condanna. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione del principio del ne bis in idem, sul presupposto che per il medesimo fatto gli fosse stata inflitta una sanzione disciplinare di isolamento, e, con il secondo motivo, il diniego delle attenuanti generiche.
La questione approda davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificare la fondatezza dei due motivi e la correttezza del percorso argomentativo dei giudici di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo, i giudici di merito avevano puntualmente richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla convergenza, su un medesimo fatto, di sanzioni di natura diversa, penale e amministrativa, con portata afflittiva. La Corte richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 31507 del 15.04.2021, Sez. 2 n. 5048 del 09.12.2020, Sez. 3 n. 5934 del 12.09.2018, Sez. 4 n. 12267 del 13.02.2018 e Sez. 3 n. 6993 del 22.09.2017.
Il principio consolidato è che non integra violazione del ne bis in idem l’irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità, non possa essere equiparata a quella penale, secondo l’interpretazione data dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Grande Stevens contro Italia del 4 marzo 2014.
La Corte richiama quindi Sez. 6 n. 1645 del 12.11.2019, resa in un caso in cui era stata annullata con rinvio la sentenza di assoluzione dal delitto di cui all’art. 337 cod. pen., emessa nei confronti di un detenuto sul presupposto che per il medesimo fatto gli fosse stata inflitta la sanzione disciplinare prevista dall’art. 39 legge 26 luglio 1975, n. 354. Richiama altresì Sez. 6 n. 31873 del 09.05.2017, in cui era stata annullata la sentenza di non luogo a procedere per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., commesso da un detenuto, sul presupposto che per lo stesso fatto fosse stata inflitta la sanzione disciplinare dell’esclusione dall’attività in comune, non equiparabile alle corrispondenti sanzioni penali previste per il delitto di oltraggio.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha spiegato come non vi fosse alcuna traccia documentale dell’irrogazione della sanzione dell’isolamento che sarebbe stata inflitta al ricorrente, senza che sul punto il ricorso abbia preso posizione. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello ampiamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l’obiettiva gravità del fatto e la negativa personalità dell’imputato, desunta dai plurimi, recenti e gravi precedenti penali. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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