Indebita compensazione contributiva e risparmio di spesa nell’art. 316-ter cod. pen. (Cass. pen. Sez. VI n. 13088 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, nell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. rientra non solo l’elargizione di una somma di denaro, ma anche la concessione di un’esenzione di pagamento. Ne consegue che integra la fattispecie il risparmio di spesa derivante dall’indebita compensazione di contributi previdenziali e assistenziali, posta in essere simulando una esposizione per poste contabili mai erogate ai dipendenti. Nel giudizio di legittimità resta preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 marzo 2024, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Vercelli, riduceva ad anni uno e mesi tre di reclusione la pena inflitta all’imputato in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 316-ter cod. pen.
All’imputato si contestava di avere, quale amministratore unico della società, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e simulando nei rapporti con l’Istituto una esposizione per poste contabili riferibili a somme apparentemente corrisposte ai dipendenti per malattia, maternità, assegni per il nucleo familiare e fondo di tesoreria, seppure mai erogate, posto tali somme in compensazione con gli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, percependo così indebitamente erogazioni per importi variabili tra 29.752 e 60.418 euro. Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità, nonostante dal gennaio del 2019 non fosse più amministratore unico.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato e viene rigettato. La Corte muove dal principio, richiamato dal P.G., secondo cui in sede di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa.
I Giudici di merito, con motivazione non illogica e dunque insindacabile, hanno evidenziato che l’imputato ha rivestito la carica di amministratore unico fino alla data del 29 gennaio 2019, ragion per cui i fatti contestati sono ascrivibili a lui anche sotto tale profilo formale in relazione alle condotte di indebita compensazione contestate per i mesi di novembre e dicembre 2018 e di gennaio 2019.
Quanto ai periodi successivi alla cessazione dalla carica, la sentenza impugnata rileva come il ricorrente abbia comunque continuato a rivestire il ruolo di amministratore di fatto. Tale conclusione trova fondamento nella circostanza che egli aveva mantenuto l’intero pacchetto azionario della società continuando a gestire le vicende societarie più delicate, tra le quali la riunione tenuta con i rappresentanti della Regione Piemonte funzionale a un’ipotesi di accordo per l’apertura della cassa integrazione guadagni, tema connesso a quello dell’erogazione della retribuzione dei lavoratori da cui sono scaturite le contestazioni.
Non illogiche risultano altresì le argomentazioni sull’inattendibilità del teste che aveva indicato un ruolo di mero indirizzo strategico dell’imputato: il predetto testimone era stato incaricato dall’imputato di occuparsi della gestione del personale, e quanto riferito poteva spiegarsi in un’ottica difensiva tesa a evitare un personale coinvolgimento a titolo di concorso.
Infine, sulla giuridica configurabilità della fattispecie ex art. 316-ter cod. pen. in caso di risparmio di spesa derivante dall’indebita compensazione di contributi, la Corte richiama la decisione delle Sezioni Unite all’udienza del 28 novembre 2024, secondo cui nell’ambito applicativo del reato rientra non solo l’elargizione di una somma di denaro, ma anche la concessione di un’esenzione di pagamento. Su tali principi la condotta del ricorrente rientra pienamente nella fattispecie contestata. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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