Rinnovazione dibattimentale non dovuta se la riforma si fonda su prove documentali (Cass. pen. Sez. VI n. 13084 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado è tenuto, anche d’ufficio, alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., quando la riforma si fondi esclusivamente su una diversa valutazione della prova dichiarativa. Tale obbligo non sussiste quando il diverso approdo decisionale consegua alla rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale, eventualmente accompagnata da argomenti logici e giuridici ulteriori. In tal caso la prova dichiarativa non rinnovata risulta irrilevante, perché la sua nuova assunzione non avrebbe modificato l’esito della decisione. Il delitto di patrocinio infedele di cui all’art. 380, comma 1, cod. proc. pen. è integrato dal compimento di atti senza legittimazione, in conflitto di interessi, con conseguimento di un nocumento agli interessi della parte, ravvisabile anche nel mancato conseguimento di risultati favorevoli.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di patrocinio o consulenza infedele ai soli fini della responsabilità civile, condannandolo al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Il reato era nel frattempo estinto per prescrizione.
La vicenda riguardava la condotta del patrocinatore che, nell’assistenza prestata in un giudizio civile per il risarcimento del danno da sinistro stradale, avrebbe indotto il proprio assistito a cedere a una società il credito derivante dal sinistro, per poi transigere la controversia per una somma superiore, senza che il cedente ne beneficiasse. Avverso la pronuncia di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: omessa rinnovazione della prova dichiarativa, contraddittorietà della motivazione e omessa motivazione sulla sussistenza del reato. La trattazione era stata rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione dello standard probatorio applicabile in caso di estinzione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto Sez. Un. n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880, secondo cui, intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione, il giudice di appello non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, ma è tenuto, in presenza della parte civile, a valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie. La sentenza impugnata risulta essersi conformata a tale insegnamento.
Quanto al primo motivo, il Collegio ricorda che il giudice di appello che riformi ai soli fini civili la sentenza assolutoria, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto a rinnovare l’istruzione dibattimentale anche d’ufficio, come confermato da Sez. Un. n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228. L’obbligo, tuttavia, riguarda solo il caso in cui alla riforma si giunga esclusivamente sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e non quando si pervenga al diverso esito in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale.
Nel caso di specie la Corte d’appello ha fondato il ribaltamento anche e soprattutto sull’apprezzamento della documentazione agli atti, che il primo giudice avrebbe irragionevolmente trascurato, oltre che su ulteriori argomenti di ordine logico e giuridico. Le prove documentali della cessione del credito e della stipula della transazione risultano decisive; le dichiarazioni testimoniali di cui si eccepisce la mancata rinnovazione appaiono, nell’economia del provvedimento, irrilevanti, nel senso che la loro rinnovata assunzione non avrebbe modificato l’esito. Il motivo è pertanto manifestamente infondato e, inoltre, generico.
La Corte ribadisce poi i criteri di accertamento del delitto di cui all’art. 380, comma 1, cod. proc. pen., richiamando Sez. 2, n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210: il giudice non può valutare singoli atti avulsi dal contesto, ma deve collocare l’attività professionale nel quadro della linea difensiva adottata, per verificare se il patrocinatore si sia reso volontariamente infedele. Richiama altresì Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020, Bruno, Rv. 278710 e Sez. 5, n. 22978 del 03/02/2017, Stramiello, Rv. 270200, secondo cui il reato non è integrato dalla sola violazione dei doveri professionali, occorrendo la verificazione di un nocumento agli interessi della parte, ravvisabile anche nel mancato conseguimento di risultati favorevoli. Nel caso concreto la Corte d’appello ha analiticamente dimostrato gli estremi del reato, con motivazione rispettosa dell’obbligo di motivazione rafforzata.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
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