Diniego sospensione condizionale e pena sostitutiva per prognosi negativa motivata (Cass. pen. Sez. IV n. 27202 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena e di sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità, la prognosi negativa sulla futura astensione del condannato dalla reiterazione di condotte penalmente rilevanti può fondarsi su plurimi elementi fattuali, tra cui un precedente non lieve e le modalità altamente pericolose della condotta, non essendo sufficiente il solo comportamento processuale. Il vizio di motivazione per mancata risposta alle argomentazioni difensive è deducibile solo quando gli elementi trascurati abbiano carattere di decisività, tali che la loro valutazione avrebbe necessariamente condotto a una decisione più favorevole. Anche dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non impone l’esame di tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., potendo essere giustificato dalla sola valorizzazione di quello ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Piacenza per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, con tasso alcolemico plasmatico pari a 2,07 g/l. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna, disattendendo le doglianze difensive sulla prova della conduzione del veicolo, sul diniego della sospensione condizionale della pena e sulla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Avverso la sentenza di appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre gruppi di motivi, per ciascuno deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che tutti i motivi sono manifestamente infondati e che la difesa ha reiterato doglianze in termini di mero dissenso rispetto alle valutazioni dei giudici di merito.
Quanto all’affermazione di penale responsabilità, la Corte ha ribadito che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili. Il ricorso, attaccando l’apprezzamento del significato degli elementi probatori, ha sollecitato una rivalutazione del risultato probatorio, non consentita in sede di legittimità (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Rv. 273217; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Sul diniego della sospensione condizionale della pena e della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, la Corte ha ritenuto la decisione sorretta da una giustificazione tutt’altro che apparente. Ha ricordato che il vizio di motivazione per mancata risposta alle argomentazioni difensive è deducibile solo se gli elementi trascurati abbiano carattere di decisività (Sez. 4 n. 25730 del 01/07/2025, Rv. 288493).
La Corte ha precisato che il giudice del merito non ha valorizzato unicamente il comportamento processuale dell’imputato, di per sé insufficiente a sostenere la prognosi negativa (Sez. 5 n. 17232 del 17/01/2020, Rv. 279169; Sez. 3 n. 34658 del 25/06/2021, Rv. 282085), ma anche l’esistenza di un precedente non lieve e le modalità altamente pericolose della condotta, ricavandone una prognosi di inaffidabilità rispetto a nuove ricadute nel reato e l’inidoneità della pena sostitutiva a sviluppare il necessario percorso rieducativo.
Ha infine ribadito che, anche dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., potendo essere giustificato dalla sola valorizzazione di quello ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5 n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, Rv. 289450). I “fondati motivi” che, ai sensi dell’art. 58, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione, richiedono un’adeguata e congrua motivazione sul bilanciamento, in chiave prognostica, tra istanze rieducative ed effettività della pena (Sez. 5 n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449).
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Nota della Redazione
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