Prescrizione rilevabile d’ufficio se il ricorso è ammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 10794 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità può dichiarare d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., solo quando il ricorso sia idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione e non sia affetto da inammissibilità. L’omessa motivazione del giudice di merito sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in presenza di specifico motivo di appello, vizia l’atto decisorio e impedisce di reputare il motivo manifestamente infondato. Ne consegue che il ricorso non è inammissibile e la prescrizione maturata va rilevata anche nel giudizio di cassazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 12.04.2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ragusa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, contestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ricorrente ha impugnato la decisione articolando tre motivi: violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra contestazione e sentenza; vizio di motivazione per l’omesso esame della richiesta di particolare tenuità del fatto; erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen. per maturata prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il reato, consumato il 22.09.2016, si è estinto per prescrizione il 26.07.2024, in forza del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., considerato il termine massimo di sette anni e mesi sei e il periodo di sospensione di centoventisei giorni.

La questione centrale riguarda la possibilità di applicare l’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. nel giudizio di legittimità. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la declaratoria può intervenire anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., solo se il ricorso è idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, cioè non affetto da inammissibilità. Sono richiamate Sez. U n. 21 del 1994, Sez. U n. 11493 del 1998, Sez. U n. 23428 del 2005 e Sez. U n. 12602 del 2016.

Passando al secondo motivo, il Collegio osserva che la sentenza impugnata non esplicita le ragioni del diniego della particolare tenuità del fatto, pur in presenza di specifica richiesta difensiva. Il silenzio su un punto investito dall’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, ma idoneo a richiedere una risposta sintetica, integra una parziale violazione dell’obbligo motivazionale.

Poiché il motivo di ricorso non risulta manifestamente infondato, il rapporto di impugnazione si è validamente instaurato. Non emergono dal provvedimento impugnato elementi che giustifichino l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., richiamati Sez. VI n. 48461 del 2013 e Sez. VI n. 27944 del 2008.

La Corte dichiara pertanto l’estinzione del reato per prescrizione e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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