Ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa nella percezione della “mesata” (Cass. pen. Sez. II n. 13121 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di un’associazione di stampo mafioso la percezione, da parte del congiunto di un affiliato in stato di detenzione, di un assegno settimanale versato dal sodalizio criminale. Tale strumento di supporto economico, mediante la creazione di una rete di solida mutualità fra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell’ambito dell’associazione e ne agevola il perseguimento degli scopi illeciti. La sussistenza dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma dell’agevolazione può desumersi dal ruolo attivo rivestito dal percettore nella gestione della cassa del clan e nell’individuazione dei soggetti incaricati della riscossione. Le doglianze che richiedono un accertamento di merito non sono proponibili per la prima volta in sede di legittimità.

Il Fatto

Il difensore della ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato la misura degli arresti domiciliari applicata alla indagata per il reato di cui agli artt. 648 e 416-bis.1 cod. pen. La contestazione riguarda la percezione di una somma di denaro, pari a euro 2.000,00, che sarebbe stata destinata alla ricorrente nel periodo compreso tra l’arresto del marito, avvenuto nel 2022, e l’esecuzione della misura, nel 2024.

La difesa eccepisce l’erronea applicazione della legge penale in riferimento alla sussistenza dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., sostenendo che la finalità agevolativa poteva essere riconosciuta solo in presenza di elementi oggettivi da cui desumere l’elemento intenzionale. Rileva inoltre che la stessa somma era oggetto di altro procedimento, nel quale gli importi erano contestati come intestazione fittizia di beni, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove dal principio già affermato in precedenza, secondo cui integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso la percezione, da parte del congiunto di un affiliato detenuto, dell’assegno settimanale versato dal sodalizio criminale. Il Collegio richiama Sez. VI n. 19362 del 04.06.2020, evidenziando come tale strumento di supporto economico rinsaldi il vincolo di solidarietà nel clan, pur in presenza di misure coercitive a carico degli associati.

Su questa base, la Corte rileva che il Tribunale ha dettagliatamente descritto il clan di cui faceva parte il marito della ricorrente e ha ritenuto sussistente l’aggravante con motivazione esente da censure. La ricorrente non solo era consapevole della provenienza delittuosa del denaro, ma rivestiva un ruolo di primo piano nella fase della riscossione, individuando i soggetti di cui fidarsi e gestendo la cassa del clan, determinando l’ammontare delle settimane da versare per il sostentamento dei liberi e dei detenuti.

Da tali attività il giudice di merito ha tratto la finalità agevolativa nella ricezione della somma. La doglianza difensiva sulla destinazione della somma e sulla sua modesta entità non scalfisce l’impianto motivazionale, poiché il ruolo attivo nella gestione della cassa dimostra di per sé l’intento di agevolare il sodalizio.

Quanto all’eccezione relativa alla sovrapposizione delle somme con altro procedimento, la Corte osserva che il rilievo avrebbe dovuto essere proposto innanzi al Tribunale del riesame: esso comporta un accertamento di merito non esperibile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *