Rescissione del giudicato: onere di allegazione specifica sul momento di conoscenza (Cass. pen. Sez. II n. 13122 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., sul condannato grava non un vero e proprio onere probatorio, ma un rigoroso onere di specifica allegazione del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della sentenza. Spetta poi al giudice il potere di accertamento di tale dato, quando sussistano incertezze o dubbi. L’indicazione rimessa alla sola affermazione dell’istante non consente di verificare la tempestività dell’istanza, ove non sia supportata da elementi di carattere oggettivo. Diversamente, la scelta del momento di conoscenza del provvedimento resterebbe rimessa all’assoluta discrezionalità del condannato, con elusione dei termini brevi previsti a pena di inammissibilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 13 dicembre 2024, dichiarava inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse del condannato, relativa alla sentenza emessa dal Tribunale di Lecco per il reato di rapina aggravata, per essere stata presentata tardivamente.
Il difensore ricorre per cassazione. Sostiene che il ricorrente non era mai venuto a conoscenza del processo e non era stato raggiunto da alcuna notifica, neppure dall’ordine di esecuzione. L’effettiva conoscenza della sentenza si sarebbe realizzata solo in via accidentale, a seguito di una conversazione telefonica con un’amica. Da qui il rilievo difensivo: la pretesa di un onere probatorio troppo rigoroso graverebbe sull’interessato come una probatio diabolica. Il momento utile andrebbe collocato al deposito della nomina e alla consultazione degli atti da parte del difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la funzione dell’art. 629-bis cod. proc. pen., norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza. Essa esclude l’accesso a un nuovo giudizio per chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo.
Il secondo comma della disposizione fissa il termine di trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza per la presentazione della richiesta. Su questo piano la giurisprudenza della Corte ha chiarito che sul condannato grava, se non un vero onere probatorio, quantomeno un rigoroso onere di specifica allegazione. A fronte di esso spetta al giudice l’accertamento, quando sussistano incertezze o dubbi. Il principio è richiamato dalla Sez. V n. 17171 del 2024.
La ragione della regola è esplicita. Ammettere il contrario significherebbe lasciare alla assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento di presa di cognizione del provvedimento, in base alla propria personale utilità. Sarebbe così aggirata la disciplina dei tempi brevi previsti a pena di inammissibilità per impugnare un provvedimento irrevocabile.
Nel caso concreto l’istante non ha allegato alcun elemento di carattere oggettivo utile a verificare la tempestività dell’istanza, se non una telefonata intercorsa con un’amica, attestata da una dichiarazione dello stesso ricorrente. Manca, dunque, qualsiasi certezza sull’esistenza della chiamata e, quindi, sulla data di conoscenza della sentenza, rimessa alla sola affermazione dell’interessato.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. ne conseguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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