Rinuncia al ricorso del difensore senza procura speciale e esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. III n. 13131 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore dell’indagato o dell’imputato, non munito di procura speciale, non può validamente rinunciare all’impugnazione, neppure se autonomamente proposta, salvo che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. La rinuncia, non essendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, esige una manifestazione inequivoca di volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale. In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non esonera il giudice dal valutare il tempo trascorso dai fatti. Tale valutazione, tuttavia, non può tradursi in automatismi: il mero decorso del c.d. tempo silente non è sufficiente a escludere l’attualità del pericolo di recidiva.

Il Fatto

Il ricorrente era destinatario di un’ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno, applicativa della custodia in carcere per la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, con il ruolo di partecipe in grado di esfiltrare lo stupefacente dall’area portuale, e per episodi di importazione di sostanza stupefacente.

Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza dell’11/11/2024, aveva rigettato l’istanza di riesame, confermando il quadro indiziario e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla mancata valutazione del tempo trascorso. Nelle more, il difensore ha depositato rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In primo luogo rileva che la rinuncia è sottoscritta dal solo difensore, al quale il ricorrente non aveva rilasciato alcuna procura speciale.

Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 126003 del 24/11/2015, i giudici di legittimità ribadiscono che il difensore, di fiducia o d’ufficio, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia all’impugnazione, totale o parziale, anche se da lui autonomamente proposta. La rinuncia, infatti, non costituisce espressione dell’esercizio del diritto di difesa e richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Ne consegue l’inefficacia dell’atto di rinuncia sottoscritto dal solo difensore.

Residua, quindi, la valutazione del ricorso in punto di esigenze cautelari, poiché dagli accertamenti presso il DAP risulta che al ricorrente è stata sostituita la custodia in carcere con gli arresti domiciliari in data 19 dicembre 2024. Tale modifica ha superato il profilo dell’adeguatezza della misura.

Nel merito, il motivo è generico e manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata ha congruamente argomentato il pericolo di recidiva, in presenza della presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., valorizzando la circostanza che il sodalizio aveva operato fino alla chiusura delle indagini del 2023, nonostante l’arresto e la sottoposizione a regime custodiale dei capi promotori, e che il contributo del ricorrente, quale autotrasportatore in grado di accedere all’area portuale, era risultato indispensabile.

La Corte richiama l’orientamento maggioritario secondo cui, pur in presenza di una presunzione relativa, il tempo trascorso dai fatti deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari” di cui allo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6 n. 11735 del 2024; Sez. 6 n. 31587 del 2023; Sez. 3 n. 6284 del 2019). Tuttavia, non è sufficiente, a escludere l’attualità del pericolo, il mero decorso del c.d. “tempo silente”, essendo escluso in materia qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2 n. 24553 del 2024). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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