Partecipazione all’associazione per narcotraffico anche per l’acquirente stabile (Cass. pen. Sez. III n. 13130 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al narcotraffico, la veste di partecipe può essere riconosciuta anche all’acquirente continuativo di sostanze stupefacenti, quando il rapporto con il fornitore supera la soglia del mero sinallagma contrattuale e si traduce in adesione al programma criminoso. Il mutamento del rapporto, da relazione di reciproco affidamento a vincolo stabile, si desume dalle modalità dell’approvvigionamento continuativo dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni e dalla rilevanza obiettiva dell’acquirente per il sodalizio. Il reato associativo non richiede una struttura complessa né esplicita manifestazione di intenti, essendo sufficiente una struttura anche esile sulla quale i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del Gip applicativa della custodia in carcere, confermando il quadro indiziario e le esigenze cautelari. All’indagato è contestata la partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico con il ruolo di acquirente continuativo di hashish dal capo promotore del sodalizio, oltre a singoli episodi di acquisto, per i quali non è contestata la gravità indiziaria.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione, sostenendo che il rapporto di fiducia con il fornitore non basta a integrare l’adesione al sodalizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda anzitutto i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare: il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto, non anche quando propone una diversa valutazione dei fatti (Sez. 6 n. 11194 del 2012; Sez. 5 n. 46124 del 2008). Il controllo sulla gravità indiziaria si esaurisce nella verifica della congruenza dell’argomento rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Nel merito, la Corte conferma il principio già espresso in sede di legittimità: la veste di partecipe può essere riconosciuta a chi si renda disponibile a fornire o ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, determinando un rapporto durevole, ancorché non esclusivo (Sez. 6 n. 566 del 2015). Il reato associativo non esige una struttura articolata né un’esplicita reciproca manifestazione di intenti.
Il punto decisivo è il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, che da relazione di mero reciproco affidamento diventa vincolo stabile, quando risulta che la volontà dei contraenti ha superato la soglia del rapporto sinallagmatico e si è trasformata in adesione dell’acquirente al programma criminoso. Tale esito si desume dalle modalità dell’approvvigionamento continuativo, dal contenuto economico delle transazioni e dalla rilevanza obiettiva dell’acquirente per il sodalizio (Sez. 5 n. 33139 del 2020; Sez. 6 n. 51500 del 2018; Sez. 5 n. 11899 del 1997).
La Corte rileva che la condotta partecipativa non è stata desunta solo dalla qualità di acquirente stabile di quantitativi non modesti, emergente dagli acquisti mensili di un chilogrammo tra il 2020 e il 2021 e dalla destinazione alla rivendita. Il Tribunale ha valorizzato ulteriori elementi dimostrativi dell’affectio societatis: la messa a disposizione del capo del sodalizio, con la prenotazione di un alloggio in vista della trasferta per l’approvvigionamento; la presenza presso l’abitazione del fornitore quando si discute dell’esfiltrazione dello stupefacente dal porto; la conoscenza di notizie riservate e degli altri partecipi; i consigli sulla gestione dell’attività illecita.
La motivazione è dunque immune da rilievi di illogicità e la censura è priva di specificità estrinseca, non confrontandosi con gli ulteriori elementi posti a fondamento del giudizio. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., e disposizione di trasmissione della copia al direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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