Revoca confisca prevenzione se prova nuova esclude condotte (Cass. pen. Sez. Un. n. 2648 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore. Tale nozione restrittiva di prova nuova si applica anche ai procedimenti ai quali non si applica ratione temporis l’art. 28 d.lgs. n. 159/2011, in quanto la revoca ex art. 7 cit. e la revocazione ex art. 28 cit. costituiscono declinazioni del medesimo generale istituto della caducazione ex tunc della confisca di prevenzione. La confisca di prevenzione ha natura non penale, ma meramente ripristinatoria, sicché il suo regime probatorio non può essere assimilato a quello della revisione penale.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania applicava a un soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca dei beni. Il provvedimento diveniva definitivo nel 2020, dopo la morte del proposto, avvenuta nel 2021. Gli eredi proponevano istanza di revoca ai sensi dell’art. 7 legge n. 1423/1956, invocando prove nuove che avrebbero dimostrato l’insussistenza ab origine della pericolosità del defunto. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’istanza, reputando le prove non “nuove” perché preesistenti e deducibili nel giudizio di prevenzione. La Corte di appello di Catania rigettava il gravame. Avverso tale decreto proponevano ricorso per cassazione gli eredi.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione rimetteva alle Sezioni Unite la questione se, ai fini della revoca della confisca ex art. 7 l. n. 1423/1956, la nozione di prova nuova includa anche le prove preesistenti, astrattamente deducibili nel procedimento ma non dedotte. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale, muovendo da Sez. U, Pisco, che ha ricondotto la caducazione ex tunc della confisca all’istituto della revoca di cui all’art. 7 cit., e da Sez. U, Auddino, che ne ha esteso l’ambito alle misure patrimoniali, creando i presupposti per l’orientamento “estensivo”, fondato sul parallelismo con la revisione penale ex artt. 630 ss. cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite disattendono tale orientamento. Richiamano la natura non penale della confisca di prevenzione, qualificata dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale come misura meramente ripristinatoria, e valorizzano le differenze rispetto al giudicato penale: diversità dei beni tutelati (proprietà vs libertà personale), del loro rango costituzionale e delle peculiarità dello statuto probatorio del procedimento di prevenzione. Da ciò consegue che il regime delle prove preesistenti non può essere pedissequamente ricavato dal sistema di tenuta del giudicato penale.

La Corte chiarisce che i principi affermati da Sez. U, Lo Duca in tema di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011, ancorché formulati con riferimento a tale disposizione, esprimono argomenti comuni a entrambi gli strumenti caducatori. La revoca di creazione giurisprudenziale e la revocazione codificata condividono natura di impugnazione straordinaria, finalità di rimozione ex tunc del vizio genetico e substrato sistematico, sicché appare irragionevole applicare regimi probatori differenziati. Viene enunciato il principio secondo cui la revoca non può fondarsi su elementi preesistenti, deducibili ma non dedotti, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore, nozione intesa come fatto umano o naturale irresistibile e inevitabile.

Applicando tale principio, la Corte rigetta i motivi di ricorso. La documentazione bancaria, i contributi AGEA e gli altri elementi erano nella disponibilità del proposto durante il procedimento, né sussistevano cause di forza maggiore. La sentenza di assoluzione non definitiva di un terzo non è prova nuova decisiva, poiché solo la sentenza definitiva rileva ai fini della valutazione della pericolosità. La mancata applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 159/2011 è corretta, attenendo tale norma alla revoca della misura personale, non patrimoniale. Viene infine esclusa la violazione del divieto di overruling in malam partem, non essendo configurabile un diritto vivente acquisito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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