Tempo silente e attualità del pericolo di recidiva nel reato associativo (Cass. pen. Sez. III n. 13129 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione delle risultanze. In presenza di reati per cui opera la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve valutare espressamente, senza alcun automatismo, il tempo trascorso tra i fatti e l’emissione della misura: un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità può rientrare tra gli elementi dai quali risulta che non sussistono esigenze cautelari. Non è però sufficiente il mero decorso del tempo silente a escludere l’attualità del pericolo di recidiva.
Il Fatto
Il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione a un’associazione finalizzata al narcotraffico, con il ruolo di capo organizzatore, e per episodi di detenzione e cessione di stupefacente. Il Tribunale del riesame rigetta l’istanza proposta avverso l’ordinanza applicativa, confermando il quadro indiziario e le esigenze cautelari legate al pericolo di recidiva.
Avverso tale provvedimento il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta permanenza del reato associativo, alla gravità indiziaria, al perfezionamento dell’accordo per l’esfiltrazione dello stupefacente dal porto e alla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al rilievo del tempo trascorso dai fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari, il ricorso è ammissibile solo quando denuncia la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione, e non quando sollecita una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Sui gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta solo verificare che il giudice abbia adeguatamente esposto le ragioni del proprio convincimento e la congruenza dell’argomento rispetto ai canoni della logica.
Il primo motivo è infondato. La contestazione della permanenza del reato associativo non tiene conto della natura fluida dell’incolpazione provvisoria propria della fase cautelare, nella quale le indagini proseguono fino alla cristallizzazione dei capi di imputazione. La Corte ribadisce che, se i reati fine possono valere come indizio dell’esistenza del sodalizio, non vale il ragionamento inverso: l’assenza di dimostrazione del compimento di reati scopo non determina la cessazione dell’associazione.
La censura è inoltre generica, perché non contesta puntualmente la gravità indiziaria della partecipazione e del ruolo di capo organizzatore, desunta dal compendio probatorio: anche dopo l’arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari, il ricorrente avrebbe continuato a gestire l’attività illecita dal luogo di detenzione, pianificando l’approvvigionamento e lo spaccio e concludendo accordi per l’esfiltrazione dello stupefacente. Le censure sul reato di cui al capo 2) e sul capo 4) sono parimenti infondate, non emergendo profili di manifesta illogicità nella ricostruzione dei giudici del merito, mentre l’accordo per l’esfiltrazione risulta dimostrato dalle conversazioni intercettate.
Quanto al tempo silente, il Collegio aderisce all’orientamento maggioritario: pur in presenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere espressamente considerato dal giudice, senza automatismi, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità. Nel caso concreto, però, l’ordinanza ha argomentato l’attualità del pericolo sulla base della prosecuzione dell’attività illecita anche dopo l’arresto e dei profili di pericolosità derivanti dai precedenti penali. La misura non risulta quindi inadeguata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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