Imputazione coatta contro ignoti abnorme per invasione dei poteri del pm (Cass. pen. Sez. V n. 13316 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione contro ignoti, disponga l’iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato e contestualmente la formulazione dell’imputazione coatta è abnorme limitatamente a questo secondo profilo. L’ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini integra un’indebita ingerenza del giudice nei poteri del pubblico ministero e lede i diritti di difesa dello stesso, che non è destinatario dell’avviso previsto dall’art. 409, comma 1, cod. proc. pen. e non ha partecipato all’udienza camerale. Non è invece atto abnorme l’ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato, in quanto compreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini, nel rispetto delle regole di legalità formale imposte dall’art. 335 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, all’esito della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero in un procedimento contro ignoti per il reato di diffamazione, e in presenza dell’opposizione della persona offesa, rigettava la richiesta. Il giudice disponeva che il pubblico ministero identificasse l’autrice del post pubblicato su un social media, oggetto della querela, e formasse l’imputazione coatta per il reato di cui all’art. 595 cod. pen.
Avverso l’ordinanza ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento per avere il giudice ordinato la formulazione dell’imputazione nei confronti di persona ancora da identificare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal potere del giudice di ordinare, in caso di rigetto della richiesta di archiviazione, l’iscrizione nel registro degli indagati delle persone cui il reato sia attribuibile, anche quando nel procedimento non figurino soggetti formalmente indagati. Tale potere è ricondotto dall’art. 409, comma 4, cod. proc. pen. alla facoltà di disporre nuove indagini, che presuppone necessariamente l’iscrizione, con osservanza delle regole di legalità formale imposte dall’art. 335 cod. proc. pen.
Il Collegio distingue nettamente i due ordini contenuti nel provvedimento. Il primo, di iscrizione, rientra nell’esercizio proprio dei poteri del giudice per le indagini preliminari. Il secondo, di formulazione dell’imputazione coatta, emesso congiuntamente al primo, esorbita da quei poteri.
La Corte rileva che siffatto ordine costituisce un’indebita ingerenza del giudice nei poteri dell’organo inquirente, non solo di indagare nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all’esito delle indagini espletate.
L’ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso. La persona rimasta estranea alle indagini non è destinataria dell’avviso di cui all’art. 409, comma 1, cod. proc. pen. e non ha partecipato all’udienza camerale, con conseguente discovery delle risultanze investigative.
Il “doppio ordine” mette in crisi l’equilibrio tra le prerogative delle parti e i poteri attribuiti al giudice nella fase di giurisdizione delineata dagli artt. 409 e ss. cod. proc. pen., posto a verifica del rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale. Il ricorso è pertanto fondato e si impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento, limitatamente alla parte in cui dispone l’imputazione coatta, con trasmissione degli atti al pubblico ministero per il corso ulteriore, spettando all’organo inquirente l’identificazione e le conseguenti determinazioni in ordine alle indagini.
Nota della Redazione
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