Deposito telematico dell’impugnazione: modalità non conformi ex art. 111-bis cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. 5 n. 19653 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’impugnazione deve essere presentata mediante deposito telematico nelle forme dell’art. 111-bis cod. proc. pen., non essendo più consentito l’invio a mezzo di posta elettronica certificata; il deposito con modalità difforme rende l’atto inammissibile. Le eventuali deroghe al regime di deposito telematico deliberate dai dirigenti di altri uffici giudiziari non rilevano per il giudice dell’impugnazione, né fondano un’automatica restituzione nel termine, difettandone i presupposti.

Il Fatto

L’imputato impugnava la sentenza di condanna di primo grado con atto depositato a mezzo PEC. La Corte d’appello dichiarava inammissibile il gravame, rilevando la violazione dell’obbligo di deposito telematico; respingeva altresì l’istanza di restituzione nel termine. Contro tale decisione l’imputato ricorre in Cassazione, lamentando la violazione del diritto di difesa per l’incertezza sul funzionamento del sistema informatico e la disparità di trattamento tra uffici giudiziari.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ribadisce l’orientamento secondo cui la novella dell’art. 582 cod. proc. pen. impone il rispetto delle forme telematiche per il deposito degli atti di impugnazione, con sanzione di inammissibilità in caso di modalità difforme. La natura tassativa delle forme prevale sulle prassi applicative che, in via transitoria, hanno ammesso soluzioni alternative.

Quanto alla restituzione nel termine, la Corte precisa che la relativa istanza presuppone la prova di un caso fortuito o forza maggiore o, comunque, la mancata conoscenza del provvedimento. Il mero disagio operativo o il timore di malfunzionamento del sistema, non comprovati, non integrano tali presupposti. Nel caso concreto, nessun provvedimento del Tribunale di Novara aveva disposto la sospensione del deposito telematico, né era stato segnalato un blocco del sistema.

La decisione richiama, infine, i principi già affermati in materia di tempestività del deposito telematico, precisando che, ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione, trova applicazione la regola generale dell’art. 172, quarto comma, cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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