Restituzione nel termine per impugnare: competenza e inammissibilità per tardività (Cass. pen. Sez. V n. 13315 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per impugnare spetta al giudice che sarebbe competente a decidere sull’impugnazione, con la conseguenza che la richiesta erroneamente indirizzata ad altro giudice è inammissibile per tardività se pervenuta al giudice competente dopo la scadenza del termine. La disposizione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che impone la trasmissione dell’impugnazione al giudice competente, non costituisce principio generale applicabile fuori dalla materia delle impugnazioni, operando esclusivamente quando l’erronea individuazione dipenda da errata qualificazione del mezzo di impugnazione. Alla inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine non conseguono la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali né l’applicazione della sanzione in favore della Cassa delle ammende, avendo la richiesta natura non di impugnazione.

Il Fatto

Il difensore di un condannato ha chiesto alla Corte di appello la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di secondo grado, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e di aver appreso l’intervenuta irrevocabilità della condanna solo con la notifica dell’ordine di esecuzione.

La Corte di appello, acquisito il parere contrario del Pubblico ministero e sentite le parti, ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. La richiesta è pervenuta alla cancelleria di questa Corte in data 18 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., che individua il giudice competente sulla richiesta di restituzione nel termine per impugnare in quello che sarebbe competente a decidere sull’impugnazione. Nel caso di specie, dunque, la richiesta andava presentata alla stessa Corte di cassazione, non alla Corte di appello.

Poiché, per effetto dell’erronea individuazione del giudice ad opera del richiedente, l’istanza è pervenuta alla Corte di cassazione solo diversi mesi dopo che l’interessato e il suo difensore avevano avuto conoscenza della sentenza di secondo grado, la Corte la dichiara inammissibile per tardività, richiamando Sez. 3, n. 10409 del 16.01.2020.

Il Collegio esclude che trovi applicazione l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in forza del quale la Corte di appello aveva trasmesso gli atti. Richiamando Sez. 4, n. 29246 del 18.06.2013 e Sez. 3, n. 33647 del 08.07.2022 — quest’ultima nel senso che l’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. non ha natura di impugnazione — la Corte afferma che la regola della trasmissione non è principio generale e vale solo quando l’errore dipenda da errata qualificazione del mezzo di impugnazione.

Quanto alle conseguenze economiche, la Corte esclude la condanna al pagamento delle spese e l’applicazione della sanzione per la Cassa delle ammende. La disposizione dell’art. 616 cod. proc. pen., di natura sanzionatoria, opera solo nei casi espressamente previsti e presuppone un ricorso dichiarato inammissibile o rigettato, mentre il procedimento è stato attivato con una semplice richiesta. Parimenti non si applica l’art. 592 cod. proc. pen., non introducendo la richiesta di restituzione nel termine un giudizio di impugnazione, come affermato da Sez. 5, n. 15776 del 16.01.2023 e da Sez. 4, ord. n. 6442 del 24.01.2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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