Ricorso AGCM inammissibile se difeso da avvocato senza parere Avvocatura (TAR Emilia-Romagna n. 847 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nei confronti delle Autorità indipendenti, compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è obbligatorio ai sensi dell’art. 1 R.D. n. 1611/1933. Il ricorso ad un avvocato del libero foro in caso di conflitto di interessi richiede il preventivo parere dell’Avvocato generale dello Stato, ai sensi dell’art. 5 R.D. n. 1611/1933. La mancanza di tale parere e l’autonoma valutazione dell’incompatibilità effettuata dall’Autorità stessa determinano l’inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi del difensore con cui l’Amministrazione si è costituita in giudizio.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato, ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 287/1990, tre atti del Comune: la deliberazione di Giunta n. 309 del 28.12.2023, con cui erano state prorogate al 31.12.2024 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; la successiva deliberazione n. 110 del 13.05.2024, con cui il Comune ha soprasseduto all’espletamento delle gare in attesa del pronunciamento della CGUE sull’indennizzo al concessionario uscente; e la nota comunale del 14.05.2024 di riscontro al parere reso dall’Autorità.
Secondo la ricorrente, gli atti prorogavano per l’ennesima volta le concessioni anziché metterle a gara, in violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e dell’art. 12 Direttiva 2006/123/CE. Si sono costituiti il Comune, alcune società controinteressate e un intervento ad opponendum. Il Collegio ha ritenuto di non sospendere il giudizio in attesa della decisione sul regolamento di giurisdizione proposto da una controinteressata, escludendo la fondatezza degli argomenti sulla giurisdizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi in capo al difensore del libero foro officiato dall’Autorità. L’art. 1 R.D. n. 1611/1933 attribuisce all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, categoria in cui rientrano pacificamente le Autorità indipendenti. Ne deriva che il patrocinio svolto dall’Avvocatura è obbligatorio, conclusione confermata dall’art. 21-bis, comma 2, legge n. 287/1990, che prevede espressamente il ricorso all’Avvocatura di Stato.
L’Autorità ha giustificato il ricorso a un legale esterno con il potenziale conflitto con altra Amministrazione dello Stato. Il Collegio respinge l’argomento: non è sostenibile che ogni questione di non conformità della normativa interna a quella unionale renda la Presidenza del Consiglio contraddittore necessario. Perché sussista il conflitto di interessi occorre il coinvolgimento diretto dell’Amministrazione statale nel giudizio, e nel caso di specie è stato correttamente individuato come resistente il Comune, atteso che la gestione dei beni demaniali in Emilia-Romagna è delegata ai Comuni.
Il passaggio decisivo è procedurale: a mente dell’art. 5 R.D. n. 1611/1933, il ricorso ad avvocati del libero foro in caso di conflitto di interessi richiede il preventivo parere dell’Avvocato generale dello Stato. Di tale parere non vi è prova in atti e il difensore ha dichiarato a verbale che la valutazione di incompatibilità è stata effettuata dall’Autorità stessa e non dall’Avvocatura di Stato.
La mancanza di uno dei passaggi procedimentali previsti dall’art. 5 R.D. n. 1611/1933 determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi. Il Collegio dichiara conseguentemente assorbita ogni altra questione in rito e nel merito, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio, salvo il contributo unificato che resta a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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