Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero: ordine di provvedere (TAR Lazio n. 13967 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, la mera riproposizione dell’istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, che presenti tutti gli elementi per essere qualificata come rinnovazione della domanda, fa decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento, rendendo tempestivo il ricorso proposto avverso l’inerzia serbata sulla predetta istanza. L’Amministrazione è comunque tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990 ovvero, per il riconoscimento delle qualifiche professionali, nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, stabilito dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007. L’accertata sussistenza dell’obbligo di provvedere comporta l’ordine all’Amministrazione di emanare il provvedimento, con la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento del titolo di formazione abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea. Rimasta priva di riscontro, l’interessata aveva rinnovato la propria richiesta con un atto di diffida e significazione, sollecitando l’Amministrazione a provvedere. A fronte del perdurare del silenzio, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente richiamato il proprio consolidato orientamento, ribadito anche di recente, secondo cui il ricorso avverso l’inerzia della pubblica amministrazione è tempestivo qualora la reiterata intimazione, pur denominata “istanza di rinnovazione”, presenti tutti gli elementi per essere qualificata come riproposizione dell’istanza, con conseguente decorrenza di un nuovo termine per la conclusione del procedimento.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non si era ancora pronunciata sulla domanda di riconoscimento, violando sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia il termine specifico di tre mesi, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il Tribunale ha riconosciuto che le ragioni del ritardo sono riconducibili all’elevato numero di domande analoghe e alla complessità delle questioni giuridiche, tanto da aver reso necessario l’intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 19-22 del 22.12.2022) e un successivo intervento legislativo con l’art. 7 del decreto-legge n. 71/2024, convertito in legge n. 106/2024, attuato con il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025.
Ciononostante, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.