Sanzione per omesso riscontro di richieste informative preistruttorie (TAR Lazio n. 14276 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di informazioni ex art. 16-bis l. n. 287/1990 può essere legittimamente formulata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato anche nella fase anteriore alla formale apertura dell’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. n. 287/1990, trattandosi di potere finalizzato all’acquisizione di elementi utili per la valutazione dell’operazione di concentrazione. L’illecito di omesso riscontro si configura come illecito di pura condotta che si perfeziona allo spirare del termine concesse dall’Autorità per adempiere, senza che la risposta tardiva possa assumere valore scriminante. La sanzione prevista dall’art. 16-bis, comma 2, l. n. 287/1990, che richiama l’art. 14, comma 5, della medesima legge, si applica anche al ritardo ingiustificato, essendo la condotta omissiva del privato ostativa all’esercizio dei poteri di cura dell’interesse pubblico.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato le aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.000,00 per violazione dell’art. 16-bis, comma 2, l. n. 287/1990, per non aver riscontrato la richiesta di informazioni inoltrata nel corso del procedimento volto a valutare l’opportunità di avviare l’istruttoria sulla concentrazione Marbles/Irideos. La società deduceva l’eccentricità della richiesta, la illegittimità costituzionale ed eurounitaria delle disposizioni sanzionatorie applicate, nonché la sproporzionalità della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, scrutinando congiuntamente i motivi di ricorso, ha preliminarmente escluso la fondatezza delle censure relative alla legittimità del parametro normativo impiegato. L’art. 16-bis l. n. 287/1990, introdotto dall’art. 1, comma 1, l. n. 118/2022, ha conferito all’Autorità un nuovo potere in tema di verifica delle concentrazioni, consentendole di richiedere informazioni a qualsiasi soggetto che ne sia in possesso, anche prima della formale apertura dell’istruttoria. Il Collegio ha precisato che il potere di richiedere informazioni è esercitabile anche nella fase preistruttoria, come confermato dall’art. 12, comma 2-bis, l. n. 287/1990 in materia di infrazioni antitrust, disposizione avente analoga formulazione testuale.
Quanto alla dedotta irragionevolezza della norma, il Collegio ha escluso la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale ed eurounitaria. La finalità della norma sanzionatoria è quella di garantire il massimo incremento del patrimonio conoscitivo dell’Autorità, indipendentemente dal momento in cui la richiesta viene formulata. La leale collaborazione del privato è richiesta sia durante il procedimento istruttorio sia nella fase anteriore, essendo l’attività istruttoria qualificabile in senso ampio come acquisizione di conoscenze. La normativa eurounitaria di cui all’art. 8 e all’art. 13, par. 2, dir. Ue 2019/1, come chiarito dal considerando 35, conferma l’esercitabilità del potere di richiedere informazioni prima dell’avvio dell’istruttoria in contraddittorio.
In relazione alla configurabilità dell’illecito, il Collegio ha affermato che la tardiva risposta, ove ingiustificata, deve qualificarsi come omesso riscontro. L’illecito di pura condotta si perfeziona allo spirare del termine assegnato dall’Autorità, che nella specie era stato prorogato a seguito di sollecito, senza che la società avesse fornito alcuna risposta. Solo dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio l’impresa ha provveduto al riscontro. Tale contegno, pacificamente ingiustificato, integra la violazione del precetto sanzionatorio, non potendo la risposta tardiva elevarsi a circostanza scriminante.
Il Collegio ha infine escluso la sproporzionalità della sanzione, rilevando come la richiesta di informazioni fosse coerente con l’obiettivo di accertare l’impatto dell’operazione di concentrazione sul mercato dei servizi di data center e cloud computing. La società, capogruppo di un’entità attiva nel settore, era quantomeno indirettamente in possesso di elementi utili. L’importo di € 30.000,00, pari a meno dello 0,01% del fatturato rilevante, è stato ritenuto proporzionato e dissuasivo rispetto a un contegno colposo omissivo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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