Improcedibile il ricorso per emersione se manca l’interesse attuale (TAR Emilia-Romagna n. 822 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire, deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata conseguibile con il provvedimento richiesto al giudice. La sopravvenuta carenza di tale interesse va dichiarata d’ufficio, anche in assenza di eccezione di parte, quando dagli atti e dal comportamento processuale delle parti emergano elementi univoci nel senso della sua maturazione. La mera istanza di decisione sugli scritti, priva di motivazione, non è idonea a dimostrare la persistenza di un interesse processuale concreto e attuale, né a superare il giudizio di improcedibilità. Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato dinanzi al TAR Emilia-Romagna il decreto con cui lo Sportello Unico Immigrazione aveva respinto la sua istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, nonché il successivo provvedimento di conferma in autotutela.

Il diniego si fondava sulla carenza della documentazione attestante la presenza sul territorio nazionale in data antecedente l’8 marzo 2020. In sede di contraddittorio il ricorrente aveva prodotto parte dei documenti richiesti, ma non quelli relativi alla presenza sul territorio. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 502/2021, non appellata. La causa, dopo la fase cautelare, è stata iscritta nel ruolo aggiunto per verificarne la persistenza dell’interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione di rito, rilevata d’ufficio e previamente segnalata alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.: la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La causa era stata chiamata nel ruolo aggiunto, finalizzato allo smaltimento dell’arretrato e alla verifica dell’attualità dell’interesse, in attuazione del principio di leale collaborazione tra parti e giudice sancito dall’art. 2 c.p.a.

Secondo il Tribunale, in tale contesto sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta, e non puramente astratta o ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito favorevole. La mera istanza di decisione sugli scritti, depositata in concomitanza e alla vigilia delle udienze, non soddisfa tale esigenza.

Depongono in senso contrario alla persistenza dell’interesse: l’assenza di qualsiasi deposito successivo alla fase cautelare; la natura temporanea degli atti impugnati, rapidamente superabili dalle successive vicende amministrative; il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza di rigetto della sospensiva, non appellata; l’assenza di domanda risarcitoria o di espressa riserva di proporla.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 1419 del 2025; conformi Cons. Stato, sez. VI, n. 343 del 2019 e Cass. civ., sez. V, n. 11646 del 2017), secondo cui l’interesse a ricorrere deve consistere in un’utilità diretta e immediata, non essendo sufficiente il generico riferimento al rispetto di norme. Nel caso di specie la pretesa è condizionata al riesercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, che dovrebbe verificare requisiti e presupposti al tempo attuale: la parte avrebbe dovuto allegare l’attuale sussistenza di tali requisiti, oppure seguire la strada del riesame o di nuove domande.

Su queste basi, anche in applicazione degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a., il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Il Tribunale aggiunge che il ricorso è comunque infondato nel merito, poiché il provvedimento impugnato, in sé considerato, risulta legittimo. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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