Ottemperanza per la carta del docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato (TAR Lombardia n. 3279 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciando sull’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato che ha accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici indicati. La mancata esecuzione spontanea del titolo esecutivo giudiziale legittima la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., non ostandovi l’avvenuta notifica del titolo stesso nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’accertamento dell’inadempimento, non contestato dall’Amministrazione, comporta la condanna all’adempimento entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Un docente agiva in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno. Il ricorrente, avendo constatato la mancata esecuzione spontanea da parte dell’Amministrazione, proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta fin d’ora. Il Ministero si costituiva in giudizio con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato, nonché l’avvenuta notifica del titolo esecutivo. Ha quindi ritenuto il ricorso tempestivo, essendo stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la Corte ha constatato che il Ministero non aveva fornito alcuna indicazione circa l’andamento della procedura e non aveva contestato l’an e il quantum del credito vantato dal ricorrente. Tale mancata contestazione ha comportato l’accoglimento del ricorso, con conseguente ordine all’Amministrazione di ottemperare alla sentenza del giudice del lavoro, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditando la somma complessiva di € 2.000,00.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’Ufficio, precisando che l’incarico non comporta la liquidazione di compensi in quanto connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha accolto la domanda di distrazione in favore del difensore antistatario, liquidando l’importo di € 800,00, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di “carta del docente”, come già rilevato da Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897.
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Nota della Redazione
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