Esecuzione del giudicato sulla Carta elettronica per la formazione dei docenti (TAR Emilia-Romagna n. 443 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice amministrativo è adito per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione non costituita integra prova della sussistenza dei presupposti del rimedio di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine fissato dal giudice amministrativo. In caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina Commissario ad acta un dirigente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Emilia-Romagna per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 434/2024 del Tribunale di Parma — Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato — certificato dalla Cancelleria del Tribunale di Parma —, l’Amministrazione era rimasta inerte. Ha quindi chiesto che si ordinasse l’esecuzione nel termine di sessanta giorni e la nomina di un Commissario ad acta nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio e non ha contestato l’omesso adempimento. Tale condotta processuale, unita alla documentazione prodotta, ha reso evidente la sussistenza dei presupposti del rimedio di esecuzione del giudicato.

Il Tribunale ha verificato che era decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notifica della sentenza era infatti intervenuta il 4 settembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.

Accertata l’inottemperanza, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha inoltre nominato, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta individuato nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente.

Il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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