Valutazione d’esame universitario sindacabile solo per manifesta illogicità (TAR Emilia-Romagna n. 482 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esami universitari il giudice amministrativo esercita un sindacato circoscritto ai soli vizi di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità, restando la valutazione dell’apprendimento espressione di discrezionalità tecnica insindacabile nel merito. L’autonomia didattica del docente incaricato consente di articolare le prove di verifica in modo parzialmente diverso da quanto previsto dall’avviso di ammissione al corso, purché la modalità sia concordata con il Presidente del corso e condivisa con i discenti. L’avviso che subordini la certificazione al superamento di un test per ciascun modulo non impone una modalità di verifica tassativa. Il ricorso all’ulteriore riesame da parte di due revisori, con esiti divergenti rispetto al voto contestato, costituisce riscontro incrociato logicamente condotto e conferma la plausibile oscillazione dell’apprezzamento tecnico. La domanda risarcitoria è respinta per assenza del presupposto dell’antigiuridicità del pregiudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, iscritto a un corso di perfezionamento e alta formazione in materia di sistema qualità e controllo qualità nei laboratori di prova presso un Ateneo, ha impugnato la decisione con cui la Presidente del corso ha rigettato la richiesta di revisione del voto di 23/30 assegnatogli dal docente titolare del primo modulo didattico. La prova di verifica si era svolta da remoto e, invece di essere erogata solo mediante test a risposta multipla come previsto dall’avviso di indizione, era stata articolata in domande a risposta multipla e domande a risposta aperta, tra cui un self-assessment.

Ritenendo la valutazione illegittima e ingiusta, il ricorrente ha chiesto dapprima al docente e poi alla Presidente del corso la revisione del punteggio. L’Ateneo ha sottoposto il compito al vaglio di due revisori esterni, i quali hanno espresso valutazioni divergenti rispetto al voto contestato. La decisione finale ha confermato la votazione di 23/30. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’annullamento degli atti e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto riconosciuto la sussistenza dell’interesse al ricorso. Il voto contestato, pur relativo a una prova interna, risulta registrato sul libretto universitario, atto pubblico a natura certificativa, e non può escludersi con certezza che rilevi ai fini assunzionali o valutativi, segnatamente nel settore privato, data la natura tecnico-pratica del modulo. Richiama in proposito la giurisprudenza amministrativa e penale sulla natura di atto pubblico del libretto e dei verbali d’esame.

Nel merito, il Tribunale ha esaminato congiuntamente i motivi. Quanto alla dedotta violazione delle regole di svolgimento delle prove, ha osservato che la votazione non attiene a una procedura concorsuale, con la conseguenza che non può configurarsi il vizio di violazione di legge in relazione alle disposizioni che regolano la somministrazione delle prove. La norma invocata dall’avviso non prevede in modo tassativo una determinata modalità di verifica, subordinando la certificazione finale ad alcuni presupposti, tra cui il superamento di un test per ciascun modulo.

Il Collegio ha quindi affermato l’autonomia didattico-accademica del docente, che può legittimamente spendersi, nei limiti dell’imparzialità, ragionevolezza e logicità, in punto di parziale diversa articolazione delle prove. Le modalità modificate sono state applicate nei confronti di tutti i partecipanti al modulo, previo accordo con la Presidente del corso e condivisione con i discenti, senza compromissione dei principi di imparzialità e trasparenza. Neppure la modalità mista appare irrazionale rispetto allo scopo, per l’intrinseca equivalenza funzionale delle due tipologie di quesiti alla verifica delle competenze.

Sulla discrezionalità tecnica relativa alla conferma del voto, il Tribunale ha ricordato che il sindacato è circoscritto ai vizi di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità (Cons. Stato, Sez. VII, n. 4154 del 2024). Nel caso concreto, la prova è stata sottoposta a due ulteriori riesami, con esiti l’uno di poco superiore e l’altro decisamente inferiore al voto contestato, configurando un ragionevole riscontro incrociato. Il rapporto lavorativo dei revisori con l’Ateneo e la titolarità di moduli diversi non integrano la lamentata lesione dell’imparzialità, trattandosi di soggetti con qualifica di revisori Accredia. La forma dubitativa delle motivazioni del primo revisore conferma l’opinabilità della valutazione tecnica, che resta confinata nel merito amministrativo insindacabile dal giudice.

La domanda risarcitoria è stata respinta per assenza del necessario presupposto dell’antigiuridicità del pregiudizio. Il ricorso è quindi infondato e respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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