Esecuzione del giudicato e termine per l’adempimento della Pubblica Amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 480 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, l’inerzia dell’Amministrazione resistente oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) integra il presupposto per l’esperimento del rimedio giudiziale di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm. A fronte dell’omesso adempimento, non contestato dall’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire a ciascuna delle ricorrenti, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, un importo nominale variabile tra mille e tremila euro. Le interessate hanno assunto che la decisione è rimasta ineseguita, pur essendo stata regolarmente notificata all’Amministrazione e divenuta definitiva.

A comprova del passaggio in giudicato è stata esibita apposita certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Le ricorrenti hanno quindi adito il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che le ricorrenti hanno documentato il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice ordinario e che l’Amministrazione resistente non ha contestato l’omesso adempimento. Da tali elementi emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.

Il giudice amministrativo ha inoltre verificato il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta scaduto in ragione dell’intervenuta notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata, quale domicilio digitale del Ministero idoneo allo scopo.

Sul punto il Collegio richiama un orientamento consolidato, citando tra le altre le pronunce del TAR Sicilia, Catania, n. 2432 del 2025, del TAR Calabria, Catanzaro, n. 1209 del 2025, del TAR Umbria n. 370 del 2025 e del TAR Veneto n. 169 del 2024, tutte convergenti nel riconoscere la ritualità della notificazione tramite PEC nei confronti dell’Amministrazione.

In accoglimento della domanda, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura delle ricorrenti.

Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio non ha dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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