Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 479 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del decisum, fissando il termine per gli adempimenti. Decorso inutilmente tale termine, il giudice nomina commissario ad acta un dirigente o funzionario della stessa amministrazione debitrice. Ove le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. È inoltre dovuta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la somma di danaro determinata negli interessi legali maturati sul credito accertato dalla notificazione della sentenza sino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di ordinare al Ministero di dare esecuzione alla sentenza con cui il giudice ordinario le ha riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente, per gli anni scolastici indicati, oltre interessi. Il Tribunale del lavoro aveva accertato il diritto e condannato l’amministrazione a rendere disponibile la somma dovuta.

La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita malgrado la notificazione e il passaggio in giudicato, documentato da certificazione della cancelleria. Chiede pertanto l’ottemperanza, l’accredito dell’importo tramite il sistema della carta elettronica, la condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per il rimedio di ottemperanza. L’amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario e non si è costituita, sicché il dato dell’inadempimento resta incontestato. Il giudice valorizza la mancata contestazione e la documentazione prodotta dalla ricorrente.

Risulta altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La decorrenza è ancorata alla notificazione della sentenza in data 23 novembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, nominato nel Direttore generale competente o in un dirigente o funzionario delegato.

Quanto al compenso, il Collegio esclude la liquidazione di alcun importo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Accoglie anche la domanda di condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sul credito accertato: il dies a quo coincide con la notificazione della sentenza, il dies ad quem con l’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure con l’esecuzione sostitutiva del commissario. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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