Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2049 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nel merito, la pretesa esecutiva è fondata quando sia sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non deduca di aver adempiuto al giudicato. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Il commissario, preposto alla gestione della spesa pubblica, esercita funzioni rientranti nei propri compiti istituzionali e non ha diritto ad alcun compenso. La soccombenza giustifica la condanna dell’amministrazione resistente alle spese di lite, che devono essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore delle ricorrenti, provvedendo all’accredito presso il borsellino elettronico del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” o altra misura equipollente, per gli anni scolastici indicati in ricorso. Sulla decisione si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.

Le ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’amministrazione al predetto giudicato, chiedendo l’ottemperanza alla sentenza. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che, dopo la notifica della sentenza, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato è sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto. Su queste basi il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero intimato, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di perdurante inottemperanza oltre tale termine, è stato nominato fin d’ora il commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto.

Il Collegio ha inoltre escluso il riconoscimento di alcun compenso in favore del commissario, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, rientranti nei suoi compiti istituzionali.

Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione resistente per il principio della soccombenza, tenendo conto del limitato impegno richiesto al difensore in una causa di carattere seriale, che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, con richiamo a Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026. Le spese sono state liquidate in € 800,00 per compensi e spese, oltre iva e cpa, e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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