L’ottemperanza per la carta del docente va accolta se l’amministrazione non prova l’adempimento del giudicato (TAR Lombardia n. 2700 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta del docente è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. La pretesa creditoria è fondata quando è sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non deduce di aver adempiuto. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina fin d’ora un commissario ad acta, che agisce solo su istanza del creditore e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia una sentenza, passata in giudicato, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per un importo complessivo di 2.000,00 euro, oltre agli anni successivi. Nonostante la notifica della sentenza, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre alcun adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997 per la proposizione dell’azione di ottemperanza avverso i giudicati del giudice ordinario.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto al giudicato. L’inottemperanza è stata quindi dichiarata, con l’assegnazione al Ministero di un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme, detratte eventuali erogazioni medio tempore.
Per il caso di perdurante inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che lo stesso agirà solo su istanza del creditore e dovrà concludere l’incarico entro i successivi 60 giorni. L’attività commissariale è stata inquadrata nei compiti istituzionali del funzionario, non spettando alcun compenso. Il Collegio ha infine liquidato le spese di lite in misura ridotta, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di cause seriali sulla carta del docente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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