Termine per l’indennità di residenza alle farmacie rurali è ordinatorio (TAR Emilia-Romagna n. 394 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 31 marzo del primo anno di ogni biennio, previsto dall’art. 4 della legge n. 221/1968 per la presentazione della domanda di indennità di residenza da parte dei titolari di farmacie rurali sussidiate, ha natura ordinatoria e non perentoria. Il dato testuale non qualifica espressamente il termine come decadenziale e non prevede alcuna sanzione per la sua inosservanza. La qualificazione del termine va desunta dalla finalità della disciplina: l’indennità di residenza è configurata come spesa fissa obbligatoria con apposito stanziamento, non come contributo a plafond limitato accessibile con procedura evidenziale. Il superamento di pochi giorni del termine non giustifica il rigetto dell’istanza, quando l’Amministrazione non circostanzia concrete difficoltà organizzative o economico-contabili.

Il Fatto

Alcune farmacie rurali sussidiate della provincia di Reggio Emilia, associate a una associazione sindacale di categoria, hanno presentato all’Azienda USL competente le domande per ottenere l’indennità di residenza per il biennio 2022-2023. Le istanze sono state inoltrate l’11, il 13 e il 14 aprile 2022, quindi oltre il termine del 31 marzo fissato dall’art. 4 della legge n. 221/1968.

Con provvedimenti del 16 giugno 2022 il Dipartimento Farmaceutico ha negato il beneficio, qualificando quel termine come perentorio. Le farmacie hanno impugnato i dinieghi davanti al TAR, deducendo la natura ordinatoria del termine e l’irragionevolezza del rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione dirimente nella qualificazione del termine di presentazione della domanda. Richiama i due orientamenti contrapposti della giurisprudenza di merito: quello che lo ritiene perentorio, in funzione dell’ordinato governo delle risorse pubbliche, e quello che lo considera ordinatorio, in applicazione del principio generale per cui i termini sono perentori solo se la legge li qualifica espressamente o se la perentorietà discende da concrete ragioni organizzative dell’Amministrazione.

Il Tribunale aderisce al secondo orientamento, muovendo dai principi generali espressi dal Consiglio di Stato in materia di termini procedimentali: la perentorietà non può desumersi dal solo impiego del verbo “devono”, utilizzato anche per il termine generale di conclusione del procedimento, pacificamente non perentorio.

La conferma decisiva viene dal sistema della legge n. 221/1968. L’art. 6, comma 1, definisce l’indennità come spesa fissa obbligatoria, con apposito stanziamento finalizzato a sovvenzionare tutte le richieste rispondenti ai requisiti. Non si tratta quindi di contributi a plafond limitato, accessibili con procedura evidenziale nel rispetto della par condicio competitorum. Il comma 4 del medesimo articolo prevede invece che l’erogazione sia assicurata “entro e non oltre” il 31 ottobre: solo per questa scadenza il Legislatore ha voluto un termine perentorio, mentre per la domanda l’art. 4 non contiene l’inciso “entro e non oltre” né altra precisazione sulle conseguenze del ritardo.

Il Collegio rileva inoltre che l’Amministrazione non ha circostanziato le concrete difficoltà gestionali legate a una domanda tardiva di pochi giorni. L’indennità è individuata in base all’oggettiva ubicazione della farmacia e risulta pertanto programmabile, come accade per le prestazioni continuative. Il ritardo minimo rispetto a una scadenza di erogazione fissata al 31 ottobre rende il rigetto sproporzionato.

Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti impugnati annullati. Le spese sono compensate, in ragione dell’orientamento non uniforme della giurisprudenza, con condanna dell’Amministrazione alla refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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