Revoca dell’accoglienza per reddito non stabile e rimborso sproporzionato (TAR Emilia-Romagna n. 395 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 presuppone che il richiedente asilo disponga di mezzi economici sufficienti di carattere stabile e duraturo, riferiti ad un arco temporale minimo di un anno, secondo quanto emerge dall’art. 17, par. 4, direttiva 2013/33/UE. Il solo superamento della soglia dell’assegno sociale per un periodo inferiore all’anno non giustifica la rimozione del beneficio. La pretesa di rimborso delle spese di accoglienza, avanzata ai sensi dell’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 142/2015, è subordinata al rispetto del principio di proporzionalità e alle condizioni dell’art. 26, par. 5, direttiva 2013/33/UE, sicché la norma interna va disapplicata nella parte in cui prescinde da tali condizioni. Il rimborso è incongruo quando lo straniero abbia informato l’amministrazione della propria posizione lavorativa e la somma richiesta sia sproporzionata rispetto al discostamento dal parametro reddituale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero giunto in Italia con il nucleo familiare, è stato ammesso alle misure di accoglienza presso un centro di accoglienza straordinaria a seguito della domanda di protezione internazionale. Tra la fine del 2023 e l’ottobre 2024 ha svolto attività lavorativa con contratti a tempo determinato, poi cessati dopo la notifica del diniego della protezione internazionale.
La Prefettura ha avviato il procedimento di revoca, ritenendo che il reddito percepito nel 2024 fosse superiore di poche centinaia di euro al parametro assunto a riferimento. Il ricorrente ha presentato osservazioni difensive, evidenziando la mancanza di stabilità reddituale e la composizione del nucleo familiare con figli minori. L’amministrazione ha comunque disposto la revoca delle misure di accoglienza e la contestuale ingiunzione di pagamento a titolo di rimborso dei costi sostenuti, provvedimento impugnato davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dal d.lgs. n. 142/2015 e dalle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE. L’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 subordina l’accesso alle misure all’insufficienza dei mezzi di sussistenza, valutata con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale: se l’indigenza è presupposto di accesso, essa deve permanere per tutto il godimento del beneficio.
Tuttavia la revoca non può fondarsi su un mero dato quantitativo. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 2386 del 2023 e la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia, C-422/21 e C-233/18), il Collegio afferma che i mezzi sufficienti devono essere stabili e duraturi e riferirsi ad almeno un anno. In assenza di tale requisito, il superamento della soglia non giustifica la revoca, tanto più in presenza di soggetti vulnerabili.
Nel caso concreto il reddito è ascrivibile a un periodo inferiore all’anno e il lavoratore ha perso l’occupazione in ottobre, come comunicato all’amministrazione. La Prefettura non ha contestato tale assunto. Relativamente all’assegno unico e alla NASpI, il Tribunale richiama il principio per cui le erogazioni a carico delle casse erariali non rientrano nel computo della autosufficienza reddituale.
Quanto all’ingiunzione di rimborso, il Collegio rileva che l’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 142/2015 non subordina il rimborso alle condizioni dell’art. 26, par. 5, direttiva 2013/33/UE. In ossequio alla primazia del diritto dell’Unione, la norma interna va disapplicata nella parte in cui prescinde dal principio di proporzionalità. Il rimborso contrasta con tale canone quando lo straniero ha correttamente informato l’amministrazione e la somma richiesta è incongrua rispetto all’entità del discostamento.
Il ricorso è accolto, assorbite le restanti censure, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese sono compensate, con refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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