Fornitura con posa e obbligo di indicare costi manodopera (TAR Lazio n. 6724 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 impone all’operatore economico di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera, eccettuate le sole forniture senza posa in opera. La distinzione tra fornitura con o senza posa in opera va operata secondo il criterio della fruibilità immediata del bene da parte del destinatario: laddove siano necessarie attività ulteriori, strumentali e accessorie rispetto alla mera consegna, l’appalto si configura come fornitura con posa in opera, con conseguente obbligo di indicazione dei costi della manodopera. La clausola del disciplinare di gara che impone, a pena di esclusione, l’inserimento dei riferimenti dei documenti tecnici a supporto delle dichiarazioni rese integra un onere di allegazione non emendabile, la cui violazione determina l’esclusione del concorrente, in quanto incide sulla controllabilità dell’offerta e sulla par condicio tra i partecipanti.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda graduata nella procedura aperta indetta dalla ASL Roma 1 per l’affidamento in full service di sistemi multifunzionali Faco-Vitrectomi, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. Con i primi due motivi, proposti in via prioritaria, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria per l’omessa indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica e per il mancato inserimento, nella busta offerta tecnica, dei riferimenti dei documenti tecnici a sostegno delle caratteristiche migliorative dichiarate, onere previsto a pena di esclusione dalla lex specialis. Con il terzo motivo, in via subordinata, ha contestato l’attribuzione dei punteggi tecnici per i parametri concernenti le caratteristiche tecniche migliorative. Accolta la domanda cautelare, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il primo motivo, qualificando la fornitura come con posa in opera alla luce delle previsioni del capitolato. Ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale, cui ha assicurato continuità, secondo cui il criterio discretivo risiede nella fruibilità dei beni da parte del destinatario: sussiste la posa in opera quando la consegna si accompagna ad attività ulteriori, strumentali e accessorie, necessarie a rendere il bene concretamente operativo. L’art. 2 del capitolato, imponendo installazione, allacciamenti, messa in funzione, corsi di formazione, assistenza tecnica full risk e sostituzione delle apparecchiature, integra l’oggetto della fornitura al di là della mera consegna dei sistemi. Di conseguenza, ha ritenuto illegittima l’indicazione pari a zero dei costi della manodopera operata dall’aggiudicataria, dovendosi applicare l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 nonostante la clausola del disciplinare che richiamava l’art. 95, comma 10, del previgente codice.
Il Collegio ha respinto l’eccezione della controinteressata basata sulla circostanza che nessun altro concorrente aveva indicato i costi della manodopera, rilevando come la condotta delle altre imprese non possa costituire un affidabile indice interpretativo della lex specialis. Ha altresì disatteso il rilievo relativo alla dimostrazione del funzionamento degli apparecchi, inidonea ad esprimere la natura della fornitura, considerato il complesso delle attività coeve all’installazione e connesse all’utilizzo previste dal capitolato.
Ha inoltre accolto il secondo motivo, ravvisando una violazione diretta e immediata della lex specialis nella mancata indicazione dei riferimenti dei documenti tecnici a supporto della caratteristica migliorativa dichiarata dall’aggiudicataria, che aveva ammesso che il dato era “ancora non disponibile”. L’art. 1 del capitolato imponeva tale allegazione a pena di esclusione, sanzione chiaramente individuabile nella clausola. La carenza non è emendabile e incide sulla permanenza in gara, poiché impedisce alla stazione appaltante di apprezzare le caratteristiche tecniche proposte e altera la par condicio rispetto ai concorrenti che si sono sottoposti al relativo onere di allegazione.
L’accoglimento dei primi due motivi, proposti in via prioritaria, ha determinato l’assorbimento del terzo, in applicazione del principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015 per le censure subordinate. La sentenza ha disposto l’annullamento in parte qua degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l’ordine alla stazione appaltante di procedere alla nuova aggiudicazione in favore della ricorrente, nel rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici.
Nota della Redazione
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