Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 497 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione integrale della sentenza da parte dell’amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere. Il collegio, tuttavia, è tenuto a esaminare il merito dell’azione anche dopo la cessazione, limitatamente alla regolazione delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. La fondatezza del ricorso può essere desunta dalla stessa esatta e tempestiva esecuzione del giudicato da parte del debitore, che costituisce riconoscimento della pretesa azionata. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di valore e complessità della controversia, sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 176/2024 del Tribunale di Avezzano, Sezione Lavoro, con la quale il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per cinque annualità, per un importo complessivo di euro 2.500,00.
Costituitosi il Ministero, che documentava il pagamento delle spese legali del giudizio di merito, la ricorrente confermava con nota del 17 giugno 2026 la sopravvenuta esecuzione della sentenza e chiedeva comunque la condanna dell’amministrazione alle spese di lite del giudizio di ottemperanza, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo rileva in primo luogo che la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio di ottemperanza, mediante la corresponsione di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Tale circostanza comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Il collegio precisa, tuttavia, che la cessazione non esime dall’esame del merito del ricorso, che deve essere comunque svolto ai soli fini della regolazione delle spese di lite. Applicando il principio della soccombenza virtuale, il giudice valuta la fondatezza della pretesa azionata: nel caso di specie, la stessa sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione costituisce prova evidente della fondatezza del ricorso.
Il TAR verifica inoltre la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.: il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione del 14 agosto 2025, e la condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, perfezionatasi con la notificazione della sentenza alla PEC dell’amministrazione in data 1° dicembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Quanto alla liquidazione, il collegio condanna il Ministero alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, determinandole in euro 1.500,00 oltre accessori, tenuto conto del valore della controversia, della natura seriale delle cause, dimostrata dalla presenza nel ruolo di udienza di diverse controversie di analogo oggetto, e della sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato. Le spese sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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