Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 615 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra inottemperanza al giudicato la condotta dell’Amministrazione che abbia provveduto esclusivamente al pagamento delle spese di lite senza assegnare le somme dovute mediante la Carta elettronica del docente. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina l’esecuzione integrale del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. entro un termine assegnato, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine stesso. Rientrando l’attività demandata nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso. Non si dispone la condanna ad astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando la procedura di ottemperanza sia già stringente e celere.

Il Fatto

Un docente ha ottenuto, con sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo complessivo di Euro 2.500,00, oltre accessori.

Il Ministero ha provveduto soltanto al pagamento delle spese di lite, omettendo l’assegnazione delle somme mediante la Carta. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’esatta ottemperanza al giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’Amministrazione anche alle spese del nuovo giudizio e a somme ulteriori per ogni giorno di inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è procedibile. Sulla sentenza si è formato il giudicato, attestato in atti. Dopo la notifica della copia conforme all’originale e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio richiama il proprio precedente n. 117 del 2024 e i numerosi conformi nn. da 421 a 427 del 2024, da 6 a 7, da 352 a 354, da 356 a 357 e da 359 a 361 del 2025. L’Amministrazione non ha esattamente ottemperato al giudicato, avendo pagato solo le spese senza assegnare le somme mediante la Carta del docente.

Il giudice adotta pertanto le misure dell’art. 114 cod. proc. amm. e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente preposto alla Direzione Generale competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni. Il compenso non è dovuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali del commissario, secondo un precedente T.A.R. Lombardia n. 211/2024.

Il Ministero è condannato alle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori, tenuto conto della natura minima e stereotipata delle controversie in materia. È inoltre dovuto il rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Non si dispone la condanna ad astreinte, stante la procedura di ottemperanza stringente e celere già disposta, in conformità ai precedenti T.A.R. F.V.G. nn. 45/2024, 347/2025, 348/2025, 349/2025 e 440/2019. Spese e rimborso sono distratti al difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ. e art. 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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