Controlli interni ente locale: adeguatezza sostanziale e margini di potenziamento (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 2 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nel verificare ai sensi dell’art. 148 T.U.E.L. il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, non si limitano a riscontrare l’osservanza formale delle prescrizioni regolamentari, ma ne accertano l’adeguatezza funzionale ed effettiva. L’esito positivo della verifica non esclude la persistenza di margini di potenziamento, che la Sezione può indicare all’ente con atto di indirizzo, ferma restando la riserva di svolgere ulteriori verifiche nelle successive annualità. La sostanziale adeguatezza del sistema, nei limiti indicati in motivazione, consente all’ente di proseguire nel percorso di implementazione, tenuto conto dei profili migliorativi già conseguiti rispetto alle precedenti verifiche.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni di un ente locale con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con riguardo al triennio 2021-2023. In ottemperanza alle linee guida della Sezione delle Autonomie, l’ente ha trasmesso le relazioni-questionario e ha dato riscontro alle richieste istruttorie. L’ultima verifica sul medesimo ente, riferita all’anno 2018, si era conclusa con l’accertamento di numerose criticità e con una valutazione di parziale adeguatezza.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo, richiamando l’art. 148 T.U.E.L. e gli artt. 147 e seguenti, che disciplinano il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico, quello sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. Il controllo esterno è funzionale a verificare l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema.
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione prende atto del notevole miglioramento conseguito rispetto alla precedente verifica, rilevando il rispetto sostanziale delle procedure e la tempestività delle verifiche trimestrali. Auspica tuttavia l’adozione di tecniche di campionamento probabilistico-statistiche, in coerenza con l’art. 147-bis, comma 2, T.U.E.L., capaci di proiettare i controlli nella logica del rischio.
Quanto al controllo di gestione, la Sezione registra il superamento delle criticità rilevate in precedenza, con l’implementazione dell’Ufficio del controllo di gestione e del sistema di contabilità analitica per centri di costo. Profila, tuttavia, margini di miglioramento con riferimento all’accuratezza e all’intellegibilità della reportistica intermedia di sintesi. Sul controllo strategico, rileva il coordinamento con il controllo di gestione e la necessità di superare le difficoltà di comunicazione tra le unità operative.
Sul controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione raccomanda un puntuale monitoraggio della situazione di cassa e della capacità di riscossione. Sul controllo sugli organismi partecipati, rileva l’omessa attuazione della struttura dedicata e la mancata conciliazione dei debiti e crediti reciproci, rammentando gli obblighi di pubblicazione e trasmissione ex art. 20 T.U.S.P. Sul controllo sulla qualità, infine, registra un netto miglioramento rispetto all’assenza di un sistema organico già rilevata, raccomandandone l’estensione a tutti i servizi erogati.
In conclusione, la Sezione accerta la sostanziale adeguatezza del sistema, nei limiti indicati in motivazione, con riserva di verificare gli eventuali miglioramenti nelle prossime verifiche di competenza, e invita l’ente ad adottare le misure di potenziamento indicate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.