Inammissibili i motivi aggiunti non connessi al ricorso introduttivo (TAR Puglia n. 526 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto dei motivi aggiunti ex art. 43 cod. proc. amm. svolge una funzione di concentrazione processuale rispetto al ricorso introduttivo. I motivi aggiunti c.d. estensivi, volti a introdurre domande nuove, sono ammissibili solo se le domande siano connesse a quelle già proposte, nel senso che costituiscano esecuzione o presupposto della domanda originaria. Non è sufficiente un collegamento di mero fatto. È altresì inammissibile l’impugnazione di un atto amministrativo generale, a valenza endoprocedimentale e meramente ricognitiva, ove manchi un interesse personale, concreto ed attuale alla sua gravazione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la determina dirigenziale del 10 marzo 2025 con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima rilasciata nel 2014, deducendo vizi di legittimità per mancato contraddittorio procedimentale, anche in ragione di una successione mortis causa intervenuta nella titolarità. Concessa la sospensione cautelare, la ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso la successiva determina del 9 ottobre 2025, recante la presa d’atto delle risultanze preliminari alle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell’art. 4, comma 9, legge n. 118/2022.
Nelle more del giudizio, il Comune ha revocato in autotutela il provvedimento di decadenza con atto del 19 marzo 2026, determinando la parziale cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso principale, essendo stato l’atto impugnato revocato dall’amministrazione. La domanda originaria ha perso ogni utilita concreta per la ricorrente.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ne ha dichiarato l’inammissibilita sotto un duplice profilo. In primo luogo, la domanda introdotta con motivi aggiunti non e connessa a quella principale: la richiesta di annullamento di un atto generale ricognitivo delle risultanze preliminari alle future gare non costituisce ne esecuzione ne presupposto della domanda di annullamento della decadenza. Le due impugnative presentano diverse causae petendi e nessun vincolo giuridico le collega, essendo ravvisabile al piu un collegamento di mero fatto.
In secondo luogo, il Collegio ha escluso la sussistenza di un interesse personale, concreto ed attuale a gravare un atto amministrativo generale, avente natura ricognitiva ed endoprocedimentale, adottato per finalita di trasparenza e inerente una pluralita di strutture. Tale atto, per sua natura preliminare, e suscettibile di futura rimodulazione in ragione dell’evoluzione normativa e non produce alcuna lesione attuale della sfera giuridica della ricorrente.
Nota della Redazione
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