Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 616 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto al docente precario il diritto al beneficio della Carta elettronica per la formazione è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza in copia conforme, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. La nomina del commissario, attivabile su istanza del creditore, non giustifica la condanna a astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione della procedura di ottemperanza stringente e celere all’uopo predisposta.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente precario, ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Pordenone, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 legge n. 107/2015 e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a erogare l’importo nominale di € 2.500,00 oltre interessi legali, per i contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici indicati.
La parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza e il pagamento di quanto dovuto per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che sulla sentenza azionata si è formato il giudicato, come da attestazione in atti, e che è decorso, dopo la rituale notifica in copia attestata conforme e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito il ricorso è stato accolto. Il giudice amministrativo ha confermato l’orientamento espresso con la sentenza n. 117 del 2024 e con i numerosi conformi ulteriori precedenti, i cui motivi ha richiamato. L’Amministrazione, infatti, non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato, non avendo provveduto a versare le somme dovute per le annualità indicate mediante assegnazione della carta.
In applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla competente Direzione Generale, il quale assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi 60 giorni, all’esecuzione dell’incarico, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale. All’attività del commissario non è dovuto alcun compenso, rientrando nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate anche tenendo conto che le controversie in questa materia richiedono attività minime e stereotipate, ed è stato dichiarato tenuto al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio non ha ritenuto di condannare l’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., attesa la stringente e celere procedura di ottemperanza disposta. Le spese e il rimborso del contributo unificato sono stati distratti a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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