Responsabilità erariale della società di riscossione per mancata trasmissione dei ruoli (Corte dei Conti Sez. II App. n. 15 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella gestione esternalizzata del procedimento sanzionatorio per le violazioni del codice della strada, l’obbligo di trasmettere i ruoli esecutivi all’agente della riscossione compete all’appaltatore che quella attività abbia assunto in via di fatto, quand’anche il contratto non lo preveda in modo espresso. L’art. 1362 cod. civ. impone di ricostruire la comune intenzione delle parti valutando il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, secondo il canone della buona fede di cui all’art. 1375 cod. civ. La forma scritta dei contratti pubblici non osta a tale ricostruzione, ove l’obbligo sia già insito nell’assetto negoziale. Il danno da intervenuta prescrizione dei crediti va qualificato come perdita di chance, non come perdita di introiti di sicuro incameramento, e la sua determinazione in via equitativa deve tener conto del fisiologico tasso di riscossione coattiva e del concorso causale del creditore che abbia omesso il controllo.
Il Fatto
La vicenda riguarda il danno erariale asseritamente patito dal Comune di Fiumicino per l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva delle contravvenzioni al codice della strada relative all’annualità 2009, per un importo complessivo di oltre undici milioni di euro. La società affidataria del servizio aveva omesso di trasmettere i ruoli esecutivi all’agente della riscossione; all’epoca dei fatti l’esponente aziendale della società ricopriva la carica di direttore generale.
La Procura regionale aveva contestato a entrambi una concorrente responsabilità a titolo di colpa grave, ripartita in misura omogenea. Il primo giudice, con la sentenza n. 486/2023, aveva rigettato le eccezioni di prescrizione, di difetto di giurisdizione e di nullità della citazione, accogliendo solo parzialmente la domanda e rideterminando danno e quote. Proposti appelli principali e incidentali, la questione giunge davanti al giudice dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce gli appelli ex art. 184, comma 1, cod. giust. cont., trattandosi di impugnazioni separate contro la medesima sentenza. Passa poi all’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in appello dall’appellante incidentale, che ne deduce l’ammissibilità dall’art. 15, comma 2, cod. giust. cont. L’eccezione è dichiarata inammissibile: la norma invocata perimetra la cognizione del giudice dell’impugnazione, ma i limiti delle parti si rinvengono nell’art. 193, comma 1, cod. giust. cont., che vieta le nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio. Poiché il difetto di giurisdizione sfugge alla rilevabilità officiosa in appello, la questione deve essere veicolata da un’eccezione di parte, che se non proposta nel grado precedente è nuova e, come tale, inammissibile.
Quanto alla prescrizione, la Corte conferma la decorrenza del termine quinquennale dalla relazione della Guardia di Finanza del 16 febbraio 2018. Gli elementi conoscitivi inizialmente disponibili erano parziali e inducevano a ipotizzare carenze dell’agente della riscossione; solo all’esito del contraddittorio e degli approfondimenti investigativi è emersa l’inattendibilità dei riscontri documentali. Il doloso occultamento del danno si è protratto fino a tale data, esaurendo l’ipotesi di superamento del termine di cui all’art. 66 cod. giust. cont., peraltro inapplicabile ratione temporis.
Nel merito, la Corte esclude il ricorso all’istituto della negotiorum gestio e afferma che l’obbligo di trasmissione dei ruoli grava sull’appaltatore in forza dell’interpretazione del contratto. Oltre alla lettera dell’art. 2 dello stesso, sono dirimenti due constatazioni: la trasmissione era stata costantemente curata dalla società negli esercizi precedenti e successivi senza contestazioni, e soltanto il direttore generale disponeva delle credenziali per l’upload. Le dichiarazioni testimoniali confermano la prassi. L’art. 1362 cod. civ. impone di valutare il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, secondo il canone della buona fede.
Le iniziative dirette a mascherare l’inadempimento, con la produzione di ricevute inattendibili e lettere di vettura artefatte, connotano la condotta oltre la soglia della colpa grave. Quanto alla quantificazione, la Corte conferma la riqualificazione del danno come perdita di chance, con riduzione equitativa al 20% del contestato, e l’ulteriore decurtazione del 50% per il concorso causale del Comune ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., per omesso monitoraggio sulla gestione esternalizzata. La ripartizione in quote disomogenee, ottanta per cento alla società e venti per cento all’esponente, è confermata.
Gli appelli sono quindi rigettati e la sentenza di primo grado integralmente confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate a beneficio dello Stato e distribuite in parti uguali tra i condannati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.