Rito abbreviato contabile e definizione alternativa del giudizio di responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 13 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. costituisce una definizione alternativa del giudizio di responsabilità, non una cessazione della materia del contendere, e si perfeziona con il pagamento della somma determinata dal collegio in misura non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata. Il pagamento è parziale rispetto al danno contestato e integra una fattispecie estintiva speciale, non riconducibile alla rinuncia agli atti né all’inattività delle parti. Il collegio, accertato il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione, definisce il giudizio con sentenza, provvede sulle spese e la sentenza è non impugnabile. L’ammissione al rito non è preclusa dal dolo di arricchimento ove il pagamento non lasci residuare alcun profitto illecito in capo al convenuto.

Il Fatto

Il convenuto, vicedirettore di una società che gestisce vendite giudiziarie, è stato citato dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana per un danno erariale contestato in solido, insieme alla società, per complessivi € 1.043.537,25. La vicenda trae origine da una procedura esecutiva immobiliare e dalla vendita di un natante, nell’ambito della quale la Procura ha contestato la tardiva emissione del decreto di trasferimento e la liquidazione di compensi superiori al dovuto.

Il convenuto ha proposto istanza di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c., con il parere favorevole del pubblico ministero. La Sezione ha ammesso il rito abbreviato con decreto n. 13/2024 del 18 novembre 2024, determinando la somma a carico del convenuto in € 52.176,86.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 130 c.g.c., che in alternativa al rito ordinario consente al convenuto di chiedere la definizione mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria. Il comma 6 stabilisce che il collegio determina la somma e fissa un termine perentorio per il versamento; il comma 8 prevede la definizione con sentenza sulle spese; il comma 9 qualifica non impugnabile la sentenza di primo grado.

La Corte rileva che il versamento è stato effettuato in unica soluzione, per metà in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e per metà in favore del Ministero della Giustizia, con quietanze depositate. Sussistono dunque i presupposti per la definizione ai sensi dell’art. 130 c.g.c.

Il collegio precisa la natura dell’istituto: la definizione va qualificata come alternativa al giudizio, non configurandosi una cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento è solo parziale. Si tratta di una fattispecie estintiva speciale, non conforme né al modello processuale civile degli artt. 306 e ss. c.p.c. né alle ipotesi degli artt. 110 e 111 c.g.c.

Quanto all’ammissibilità del rito, il collegio in sede di decreto aveva osservato che la dimensione del doloso arricchimento preclude la definizione agevolata solo ove il convenuto possa conservare parte del profitto illecito. Nel caso concreto tale eventualità è esclusa, perché non residua alcun arricchimento.

Le spese di giudizio sono poste a carico della parte convenuta e liquidate in € 638,28. La Corte dichiara la definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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