Nessun conto giudiziale per il consegnatario di beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 211 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei beni immobili di un ente locale non è tenuto alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. La categoria degli agenti contabili consegnatari comprende, infatti, solo i soggetti titolari di un debito di custodia, caratterizzato dalla presa in carico e dallo scarico di beni mobili afferenti a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e correlato obbligo restitutorio. Il consegnatario per debito di vigilanza è invece agente amministrativo e risponde solo del conto amministrativo. Ne consegue che, ove manchi univocamente una gestione di beni mobili riconducibile a custodia, il giudizio di conto è improcedibile per mancanza dell’oggetto. Le divergenze lessicali tra la disciplina di contabilità dello Stato e il testo unico degli enti locali non legittimano nozioni distinte di agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un soggetto convenuto quale consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio 2022. Il Magistrato relatore ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione, rilevando che il conto presentato contiene l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario e che, rispetto a tali beni, il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza.
Su queste premesse il relatore ha concluso che all’atto depositato non potesse riconoscersi la natura di conto giudiziale e che il giudizio dovesse essere dichiarato improcedibile. La Procura regionale, con conclusioni depositate l’08.10.2025, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il Pubblico Ministero ha concordato con la relazione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum concerne la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del regio decreto n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie, e dagli artt. 22, 32 e 33 del medesimo regolamento, che impongono la consegna dei soli oggetti mobili mediante inventario e il rendimento annuale del conto giudiziale.
Il riferimento decisivo è il d.P.R. n. 254/2002 che, all’art. 6, comma 1, distingue i consegnatari per debito di custodia, qualificati come agenti contabili, dai consegnatari per debito di vigilanza, qualificati come agenti amministrativi. Solo i primi, ai sensi degli artt. 11 e 23, sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre i secondi ne sono esclusi dall’art. 12.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile, in particolare Sez. II d’Appello n. 963 dell’11.12.2017, che ha affermato l’applicabilità del citato regolamento anche ai consegnatari degli enti locali. In questa cornice si colloca l’art. 93 del T.U.E.L., che non precisa se l’obbligo di resa riguardi beni mobili o immobili. La Corte ritiene necessaria un’interpretazione sistematica, che non può prescindere dalla perimetrazione della categoria discendente dalla contabilità dello Stato, stante l’uniformità della disciplina del giudizio di conto contenuta nella parte terza del codice della giustizia contabile.
Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, risultando incompatibile con una gestione di beni immobili. La Corte richiama sul punto Corte conti, Sez. Trentino Alto Adige n. 39 del 21.09.2017, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 17 del 17.02.2014, Sez. Abruzzo n. 102 del 15.10.2015, Sez. Abruzzo n. 17 del 04.12.2017 e Sez. Veneto n. 173 del 2016, che hanno escluso la configurabilità di un giudizio di conto sulla gestione dei consegnatari di beni immobili.
Dall’esame del conto, la Corte osserva che esso contiene una generale elencazione di beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali configurare un debito di custodia. Il convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo e, come tale, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto. Nulla per le spese, essendo stata assunta una pronuncia in rito in assenza di costituzione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.