Giurisdizione del giudice ordinario sull’azione di recupero dell’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 111 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito pensionistico, la controversia che investe la legittimità dell’azione di recupero promossa dall’INPS appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché attiene alla fondatezza della ripetizione e non alla determinazione dell’an e del quantum del trattamento pensionistico. Deve distinguersi l’azione diretta ad accertare l’illegittimità dell’azione di recupero, che lascia fuori dal contendere il rapporto pensionistico, dall’azione che mira a determinare esattamente la misura della pensione. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di inabilità con inclusione di un periodo contributivo ricongiunto ai sensi dell’art. 2 l. n. 29/1979, ha chiesto alla Corte dei Conti di accertare l’illegittimità del provvedimento INPS del 28.5.2024, con cui l’Ente aveva annullato in autotutela il precedente provvedimento del 2014 di accoglimento della domanda di ricongiunzione e di liquidazione della pensione.
Il ricorrente ha altresì impugnato i provvedimenti del 19.7.2024 e del 28.10.2024, con i quali l’INPS aveva chiesto la restituzione di un indebito pensionistico, deducendo di aver percepito le somme in buona fede e per oltre dieci anni senza contestazioni, con lesione del proprio legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Investita della questione, la Corte ha rilevato in via pregiudiziale ed assorbente il difetto della propria giurisdizione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con ordinanza n. 9443/2025 del 10.4.2025.
Secondo tale pronuncia, la controversia sulla restituzione di ratei pensionistici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché afferente alla sola fondatezza dell’azione di ripetizione di indebito promossa dall’INPS e non alla determinazione dell’ammontare del trattamento pensionistico.
La Corte ha precisato che deve essere distinta l’azione diretta ad accertare l’illegittimità dell’azione di recupero, fondata sui presupposti e sulle condizioni di legge che la consentono e che lasciano fuori dal contendere l’an e il quantum del rapporto pensionistico, dall’azione che mira a determinare esattamente l’an e il quantum della pensione da erogare. Solo in quest’ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile.
Nel caso esaminato, il ricorrente si era rivolto al Giudice contabile per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti INPS volti al recupero dell’indebito sui ratei di pensione di inabilità, con richiesta di condanna dell’Istituto alla restituzione di quanto trattenuto. La controversia, quindi, non involgeva la determinazione del trattamento pensionistico.
La Corte ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, disponendo la compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., trattandosi di pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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