Indennità amministratori locali: criterio statico dell’ultimo censimento (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 11 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
A decorrere dall’anno 2024, l’individuazione della classe demografica cui ancorare la determinazione dell’indennità di funzione del sindaco e degli amministratori locali va operata secondo il criterio c.d. statico, parametrato alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, e non già secondo il criterio dinamico della popolazione residente alla fine del penultimo anno. L’art. 1, comma 583, legge n. 234/2021 introduce una disciplina speciale che, in quanto tale, prevale sulla regola generale dell’art. 156, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, espressamente operante solo “se non diversamente disciplinato”. Ne consegue il superamento del criterio nomofilattico già fissato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 7/2010/QMIG, essendo prevalente la voluntas legis di rafforzare l’incentivo economico degli amministratori locali e di assicurare omogeneità e stabilità nel tempo alle loro remunerazioni.
Il Fatto
Il sindaco di un Comune ha formulato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una richiesta di parere in ordine al criterio da applicare per l’individuazione della classe demografica alla quale ancorare la determinazione dell’indennità di funzione del sindaco e degli amministratori per l’anno 2025.
Il quesito chiedeva, in particolare, se trovasse applicazione l’art. 1, comma 583, legge n. 234/2021, che propone un criterio c.d. statico riferito alla “popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”, oppure il criterio c.d. dinamico dell’art. 82, comma 8, d.lgs. n. 267/2000, che prescrive di tenere conto delle “fluttuazioni stagionali della popolazione”. La questione si risolveva dunque nei rapporti tra l’art. 82, comma 8, d.lgs. n. 267/2000 e la norma della legge di bilancio, dovendosi stabilire se quest’ultima introduca, dall’anno 2024, una modifica al principio generale del testo unico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato le condizioni di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sotto il primo profilo, la legittimazione esterna del Comune e quella interna del sindaco, organo rappresentativo dell’Ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, sono state ritenute sussistenti.
Quanto al profilo oggettivo, la funzione consultiva è circoscritta alla materia di contabilità pubblica e non può estendersi a valutazioni di casi o atti gestionali specifici, né interferire con le funzioni requirenti o giurisdizionali. Il quesito, per la sua generalità e astrattezza, è stato giudicato ammissibile, concernendo l’interpretazione della disciplina sul trattamento indennitario degli amministratori locali; l’applicazione concreta alla fattispecie resta riservata alla discrezionalità dell’Ente.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 82, comma 8, d.lgs. n. 267/2000 demanda la misura dell’indennità a un decreto del Ministro dell’Interno, rispettando il criterio della dimensione demografica “tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione”. Il testo unico prevede poi due criteri distinti: quello statico dell’art. 37, comma 4, riferito ai risultati dell’ultimo censimento, e quello dinamico dell’art. 156, comma 2, riferito alla popolazione residente alla fine del penultimo anno.
Su tale secondo criterio si era attestata la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 7/2010/QMIG, ritenendo che la rilevazione delle dimensioni demografiche dovesse operarsi secondo l’art. 156. Tale orientamento è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza contabile, anche della stessa Sezione.
Il Collegio ritiene tuttavia che quelle conclusioni vadano rivisitate alla luce dell’art. 1, comma 583, legge n. 234/2021, che, a decorrere dal 2024, parametra l’indennità di funzione al trattamento economico dei presidenti delle regioni applicando percentuali differenziate “in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”. La novella — richiamata anche la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2023/QMIG, che ha ravvisato una successione di leggi con effetti abroganti la precedente disciplina — ha introdotto un criterio speciale che, in quanto tale, prevale sulla regola generale dell’art. 156, comma 2, operante solo “se non diversamente disciplinato”. La funzione consultiva non interferisce con profili giurisdizionali e il parere è stato reso nei termini esposti.
Nota della Redazione
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