Parifica del conto economale e principio di alterità: irregolarità del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 14 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la parificazione del conto giudiziale non può essere effettuata dal medesimo agente contabile che lo ha reso, essendo indefettibile l’esigenza di alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato. Qualora l’agente rivesta anche la qualifica di responsabile del servizio finanziario, la competenza a parificare spetta al Segretario comunale, in funzione sostitutiva, o in via residuale al Sindaco, salvo diversa disciplina dell’ente. Dall’inosservanza del principio di alterità deriva l’assenza di idonea parificazione e, quindi, l’irregolarità del conto, con conseguente diniego del discarico. Le spese a carico del fondo economale devono presentare i requisiti della necessarietà, non programmabilità e improcrastinabilità, essendo finalizzate al solo funzionamento degli uffici.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un Comune per l’esercizio 2020. Il Magistrato istruttore, all’esito dell’istruttoria, ha deferito alla Sezione il conto giudiziale rilevando profili di irregolarità formale e sostanziale: la redazione su modello non conforme, la descrizione generica delle spese e, soprattutto, la coincidenza soggettiva tra l’agente contabile e il responsabile del servizio finanziario che aveva parificato il conto.
L’agente ha depositato memoria difensiva eccependo che le irregolarità derivavano dal software in uso e dalla carenza di organico, escludendo ammanchi e invocando la pertinenza delle spese contestate. Il Comune ha depositato breve memoria dichiarando di voler intervenire sulle criticità. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’irregolarità del conto, ritenendo non superabile la violazione del principio di alterità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto assorbente la violazione del principio di alterità. Il conto, pur siglato dal Segretario comunale, era stato oggetto di specifico provvedimento di parificazione da parte del responsabile del servizio finanziario, coincidente con lo stesso agente che lo aveva reso.
Secondo il consolidato orientamento della Corte, l’attività di verifica presupposta dalla parificazione non può essere svolta dal medesimo agente, per l’esigenza irrinunciabile di alterità e indipendenza tra controllore e controllato. La parificazione, avendo natura di atto di controllo interno, deve risiedere in capo a un soggetto diverso dall’agente.
Il Collegio ha precisato che quando l’agente contabile sia l’unico dipendente in forza al servizio finanziario o rivesta la qualifica di responsabile del servizio, la competenza a parificare spetta al Segretario comunale, in funzione sostitutiva del responsabile, o in via residuale al Sindaco, salvo quanto stabilito dalla normativa dell’ente locale nell’ambito della propria autonomia.
Dall’omessa osservanza del principio di alterità discende, quale inevitabile corollario, l’assenza di idonea parificazione: provenendo la parifica dal medesimo soggetto la cui gestione è controllata, essa non può assolvere alla finalità cui è preposta e non può dirsi integrato l’adempimento, condizione per l’esame del conto. L’irregolarità rilevata è apparsa assorbente, ma il Collegio ha comunque evidenziato che alcune spese non rientravano nelle ipotesi disciplinate dal regolamento di contabilità comunale.
Le spese economali rivestono carattere residuale e minimale e devono essere connotate da non programmabilità, imprevedibilità e improcrastinabilità, essendo finalizzate al funzionamento degli uffici e non all’erogazione di servizi. La Corte ha quindi escluso che rientrino in tale categoria le spese per l’acquisto e l’allestimento di un presepe. Quanto alla mancata relazione dell’organo di controllo interno, il Collegio ha chiarito che essa non integra una condizione di procedibilità, ma la sua omissione è addebitabile all’Amministrazione e non all’agente. Il conto non può pertanto essere approvato e l’agente non è ammesso a discarico.
Nota della Redazione
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