Cumulo contributivo e conversione dei periodi: no a contrazioni dell’anzianità (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 159 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In regime di cumulo contributivo ai sensi dell’art. 1, commi 239 e 243, legge n. 228/2012, i criteri di conversione dei periodi di iscrizione in una unità temporale omogenea hanno funzione meramente ricognitiva e sono neutri rispetto alla misura originaria dell’anzianità. I parametri fissati dalla circolare INPS n. 120/2013 (sei giorni per settimana, ventisei per mese, trecentododici per anno) non possono comportare contrazioni della contribuzione utile ai fini del diritto. La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni, con esclusione dei soli periodi coincidenti. Ne consegue che la decorrenza della pensione anticipata va determinata sulla scorta dell’anzianità effettiva, applicando la finestra di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente pubblica presso un’azienda sociosanitaria territoriale, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla pensione anticipata in regime di cumulo, con decorrenza dal 01.04.2023 anziché dal 01.06.2023, come invece liquidato dall’INPS. La prestazione era stata riconosciuta applicando la legge n. 228/2012, con calcolo dell’anzianità maturata presso il FPLD in 1.921 settimane a fronte delle 1.931 risultanti dall’estratto conto certificativo.
Esperito inutilmente il ricorso amministrativo, la lavoratrice ha agito in giudizio per il pagamento dei ratei di aprile e maggio 2023 e dei 2/12 di tredicesima, oltre accessori. L’Ente previdenziale si è costituito sostenendo la correttezza del calcolo, poiché il passaggio dalle settimane ai giorni nella procedura CUMUL comporterebbe fisiologiche disomogeneità.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla natura dei parametri di conversione previsti dalla circolare n. 120/2013. La Corte nega che essi possano ridurre l’anzianità: servono soltanto a ricondurre a una medesima unità temporale periodi espressi in settimane e in anni, mesi e giorni, così da cumularli correttamente. L’operazione è quindi neutra rispetto alla misura originaria dei contributi, salvo il caso di periodi coincidenti, da computare una sola volta.
Il Collegio valorizza il dato normativo: l’art. 1, comma 243, legge n. 228/2012 impone che il cumulo abbia ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate. Del pari, l’art. 15, comma 1, d.l. n. 4/2019 fissa in 41 anni e 10 mesi per le donne il requisito della pensione anticipata e prevede che il trattamento decorra trascorsi tre mesi dalla maturazione.
Sulla scorta dei dati pacifici, le 1.931 settimane del fondo privato equivalgono a 11.586 giorni; i 5 anni e 5 giorni della gestione pubblica a 1.565 giorni. Il totale di 13.151 giorni, dedotti i 78 giorni della finestra, corrisponde a 2.178,83 settimane, superiori alle 2.175 richieste. Il requisito era dunque maturato già alla data indicata dalla ricorrente, con conseguente decorrenza anticipata rispetto a quella fissata dall’Ente.
La Corte ritiene non convincente la tesi dell’INPS sulle presunte contrazioni dei periodi contributivi, in quanto priva di idonea dimostrazione e contrastante con quanto la stessa Amministrazione aveva in precedenza comunicato all’assicurata. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei e delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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