Conto del consegnatario di beni è irregolare se reso solo a valore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 394 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili con debito di custodia deve rappresentare la gestione a quantità e valore, indicando carico, scarico e rimanenze secondo la specie, la qualità e la categoria dei beni. È pertanto irregolare il conto redatto esclusivamente a valore e per titoli, che ometta ogni indicazione della tipologia e della quantità dei beni oggetto di maneggio. Le singole scritture contabili prodotte dall’Amministrazione in corso di giudizio non integrano il conto: questo è una rendicontazione complessiva e riepilogativa dell’intera gestione, idonea a ricondurre a unità i dati parziali esposti nelle singole scritture. In difetto di tale prospetto il giudice non può supplire alle carenze del conto, e il consegnatario non può essere ammesso a discarico neppure in assenza di ammanchi.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione, per l’esercizio 2020, di un agente contabile con debito di custodia di beni mobili di una dislocazione dell’Esercito, depositata nel novembre 2022. Il conto giudiziale era costituito dal solo modello 16/M, riepilogativo delle variazioni del carico, senza la relazione dell’organo di controllo interno e senza il verbale di passaggio delle consegne, essendo quella l’ultima gestione dell’agente.
Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, chiedeva dichiararsi il conto non idoneo a rappresentare la gestione e quindi irregolare, senza discarico. L’agente depositava memoria difensiva; l’Amministrazione produceva una memoria trasmettendo, in via integrativa, i modelli CM/4, CM/5 A e D e CM/6 A e B.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il documento depositato espone aumenti e diminuzioni del carico suddivisi per soli titoli, cioè per causale e provenienza o destinazione, e non per tipologia di beni, con valori espressi solo in denaro. Difetta in assoluto ogni indicazione della tipologia e della quantità dei beni: il conto non è dunque rappresentativo della gestione, che va resa a quantità e valore.
Il quadro normativo di riferimento è richiamato negli artt. 32, 33, 194 e 626 del r.d. n. 827/1924 e nell’art. 519 del d.P.R. n. 90/2010, che impone scritture cronologiche e sistematiche con consistenze iniziali, aumenti, diminuzioni e rimanenze a quantità e valore. Analogo principio emerge dall’art. 23, comma 2, del d.P.R. n. 254/2002. Le Sezioni territoriali hanno più volte affermato l’irregolarità del conto del consegnatario redatto solo a valore perché non rappresentativo della gestione.
Le scritture prodotte in giudizio dall’Amministrazione sono meramente integrative: nel complesso contengono gli elementi necessari, ma nessuna di esse, singolarmente, ottempera alle prescrizioni di legge. Esse avrebbero dovuto essere trasmesse illo tempore, non tenute a disposizione come la documentazione giustificativa. Il conto non è l’insieme di separate scritture, ma una rendicontazione complessiva che riconduce a unità i dati parziali.
Quanto al verbale di passaggio delle consegne, l’adempimento è inderogabile ex art. 517, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 90/2010: la sua assenza può generare confusione di gestione e responsabilità solidale. L’omessa relazione dell’organo di controllo interno non è invece addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione; una mera attestazione di parificazione non ne assolve la funzione.
In assenza di ammanchi il conto non può essere dichiarato regolare, né l’agente ammesso a discarico. Non essendovi condanna, non si provvede sulle spese.
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Nota della Redazione
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