Conto economale irregolare senza addebito per buona fede dell’agente (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 2 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile che presenti tardivo deposito, mancata chiusura in pareggio e violazione dei requisiti propri del regime economale è irregolare. La dichiarazione di irregolarità non comporta però automaticamente l’addebito delle somme, quando difetti un ammanco e la condotta dell’agente sia connotata da buona fede. Il giudizio contabile, in assenza di ammanchi, assume in tal caso valenza meramente monitoria, funzionale a orientare la gestione degli esercizi futuri.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un’economa di un Comune per il periodo di gestione contestato. Il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del conto, rilevando diverse irregolarità: il tardivo deposito del conto sottoscritto, la chiusura non in pareggio con un avanzo di gestione riversato tardivamente, l’effettuazione di spese economali prive di autorizzazione o difformi dai limiti e l’erogazione di spese ritenute non discaricabili.
L’agente ha depositato memorie difensive fornendo chiarimenti. In particolare, ha invocato la legittima applicazione di un progetto comunale relativo all’accoglienza dei nuovi nati e ha prodotto atti autorizzativi della spesa di catering. La Procura regionale ha insistito sull’irregolarità del conto e sulla non discaricabilità della spesa per il catering.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina separatamente i singoli profili di irregolarità. Quanto al primo rilievo, pur trattandosi di profilo meramente formale, appare palese il ritardo nella presentazione del conto: solo il conto regolarmente sottoscritto, depositato tardivamente, può essere ritenuto valido ai fini giuridici, mentre quello privo di sottoscrizione neppure integra l’adempimento.
Il Collegio reputa parimenti grave la mancata chiusura in pareggio del conto. Le giustificazioni addotte, volte a evidenziare carenze organizzative, non valgono a escludere la violazione riscontrata, che ha posto in luce una gestione non precisa e lineare del conto.
Quanto ai rilievi sull’assenza di autorizzazione e sulla difformità del limite di spesa, questi appaiono fondati, in quanto violano i basilari principi del regime economale, volto a soddisfare specifici requisiti intrinseci delle spese effettuate, come sottolineato anche dal revisore nel verbale allegato.
Riguardo alle spese ritenute non discaricabili, il Collegio osserva che la spesa di catering trova la sua legittimazione fra le spese di rappresentanza ammissibili dal regolamento comunale, richiamato in relazione al progetto comunale e non contestato dalla Procura. Diversa è la valutazione delle spese per manifesti in occasione di lutti familiari di dipendenti: tale prassi è palesemente non conforme ai parametri di legalità, e il Collegio invita a un revirement per evitare il ripetersi di simili spese.
Tuttavia, in ragione del valore economico modesto e della buona fede dell’agente, il Collegio ritiene di non addebitare le somme. Alla luce di ciò, non essendoci ammanchi, la pronuncia di irregolarità assume valenza meramente monitoria in vista della gestione futura, con condanna dell’agente al pagamento delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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