Inesistenza della citazione contabile per carenza di petitum e causa petendi (Corte dei Conti Sez. III App. n. 195 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La citazione introduttiva del giudizio di responsabilità amministrativa che ometta radicalmente la descrizione della condotta ascrivibile al convenuto, il criterio di quantificazione del danno e il nesso di derivazione causale è affetta da inesistenza giuridica e non è suscettibile di sanatoria mediante la procedura di integrazione di cui all’art. 86, comma 7, c.g.c. Il rinvio per relationem alla documentazione allegata non soddisfa il requisito di esposizione dei fatti di cui all’art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c., dovendo l’atto essere autosufficiente. La radicale carenza degli elementi essenziali di petitum e causa petendi preclude al convenuto l’esercizio del diritto di difesa e al giudice la ricostruzione dei presupposti della domanda.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un professionista sanitario chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale per malpractice sanitaria. La Sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 535/2022, dichiarava l’inammissibilità della citazione per carenza degli elementi essenziali della domanda, compensando le spese.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la Procura Generale deducendo error in procedendo per violazione degli artt. 86, commi 6, 7 e 8, c.g.c.: il giudice di prime cure, anziché assegnare un termine per la sanatoria, avrebbe dovuto rinnovare o integrare la citazione. L’appellato resisteva chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello richiama preliminarmente la disciplina dell’art. 86 c.g.c., che elenca analiticamente il contenuto dell’atto di citazione. Il comma 2, lett. e), esige l’esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. La Corte osserva che la citazione della Procura regionale si riduce a meno di una pagina articolata in sette brevi paragrafi, privi di qualsiasi riferimento specifico alle condotte contestate.

Il Collegio ribadisce il principio, già affermato dalla giurisprudenza contabile, secondo cui l’atto di citazione deve essere autosufficiente: non può limitarsi a un generico rinvio, per relationem, alla documentazione versata in atti, lasciando al giudice il compito di selezionare le parti pertinenti. Il richiamo a una massa ingente di documenti esterni viola i principi di terzietà e imparzialità del giudice e il diritto di difesa del convenuto, come stabilito dall’art. 111 Cost.

Nel caso concreto, la citazione del 14.9.2021 manca radicalmente della descrizione del comportamento ascrivibile al convenuto e causativo del pregiudizio erariale, del rapporto di servizio, del criterio di quantificazione del danno e del nesso causale. Ne deriva un’assoluta incertezza sia sul petitum che sulla causa petendi.

La Corte qualifica pertanto l’atto come inesistente e non meramente nullo. Tale qualificazione preclude il ricorso alla procedura di integrazione ex art. 86, comma 7, c.g.c., poiché un atto radicalmente privo degli elementi essenziali non è sanabile. L’appello della Procura Generale è pertanto infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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