Rito abbreviato contabile, estinzione per pagamento e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 211 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, il pagamento integrale della somma determinata dal giudice con il decreto di ammissione al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. determina l’estinzione del giudizio, con preclusione alla prosecuzione con rito ordinario e non impugnabilità della sentenza. Il regolamento delle spese, in tale rito, non segue la disciplina dell’estinzione per rinuncia agli atti, ma è rimesso alla valutazione del giudice ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.. La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando l’istanza di definizione alternativa ha evitato il rito ordinario e la condotta della parte ha assicurato il tempestivo e completo versamento in favore dell’amministrazione danneggiata, evitando procedure esecutive aleatorie e garantendo l’incameramento certo delle somme risarcitorie.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio tre professionisti sanitari, tra cui un dirigente medico, per il risarcimento del danno erariale cagionato all’azienda sanitaria. La vicenda riguardava un parto avvenuto presso un presidio ospedaliero nel corso del quale, per errori nella valutazione del livello di rischio, in presenza di sofferenza fetale non veniva tempestivamente effettuato il parto cesareo, con grave compromissione neurologica della neonata.

Il risarcimento ai familiari era stato riconosciuto in sede civile con sentenza di primo grado, poi incrementato in appello, per un importo complessivo superiore a tre milioni di euro, di cui una quota di franchigia contrattuale posta a carico dell’azienda sanitaria. La Procura imputava al dirigente medico, a titolo di colpa grave, il 50% del danno, pari al 50% del pregiudizio erariale, e la quota residua in parti uguali alle due ostetriche. La convenuta si costituiva e chiedeva l’ammissione al rito abbreviato, proponendo il pagamento del 35% del danno contestato.

La Motivazione della Corte

La Sezione, verificata la ritualità dell’istanza, con decreto aveva accolto la richiesta e determinato la somma dovuta nella misura del 30% del danno contestato, fissando il termine per il versamento in favore dell’amministrazione danneggiata e l’onere di deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento. La Procura aveva espresso parere favorevole, non ricorrendo ipotesi di arricchimento doloso.

La convenuta ha provveduto al pagamento nei termini, come da documentazione depositata in Segreteria, con bonifici e reversale di incasso entro il termine assegnato. Preso atto dell’avvenuto adempimento, il Collegio ha proceduto alla definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e ha dichiarato l’estinzione del giudizio, in conformità al costante orientamento della Sezione, richiamando anche le Sezioni d’appello per fattispecie similari di definizione agevolata.

Quanto alle spese, la Sezione ha rilevato che nel rito abbreviato la statuizione sulle stesse deve essere oggetto di valutazione del giudice, non essendo applicabile la disciplina dell’estinzione per rinuncia agli atti del processo, che preclude la pronuncia sulle spese. La richiesta di compensazione avanzata dalla convenuta, sulla quale il Pubblico Ministero si è rimesso al Collegio, impone di considerare molteplici elementi: lo stato del giudizio in cui viene proposta l’istanza, il venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite, le circostanze concrete della definizione alternativa, la congruità della somma e il comportamento processuale delle parti.

Nel caso di specie, l’istanza ha consentito di non avviare il rito ordinario, in primo grado ed eventualmente in appello, e la condotta della convenuta ha permesso il tempestivo e completo versamento delle somme in favore dell’amministrazione danneggiata, evitando procedure esecutive più lunghe e aleatorie e ulteriori oneri di recupero del credito erariale. E’ stato così pienamente assicurato lo scopo della norma, volto all’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie. La valutazione di tali elementi ha indotto la Sezione a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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