Partecipate CCIAA: ostative le lacune su convenienza e sostenibilità (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 90 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le carenze e le lacune motivazionali in ordine alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria di un’operazione di acquisto di partecipazioni societarie integrano elementi ostativi all’adesione di un ente pubblico a una società consortile mista pubblico-privata. L’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 legge n. 118/2022, richiede che la Corte dei conti verifichi la conformità dell’atto deliberativo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La valutazione di convenienza esige un confronto tra scelte alternative mediante analisi costi-benefici comparate. Il mero riferimento alla modestia dei costi di ingresso e alla possibilità di affidare servizi in in house providing non soddisfa l’obbligo motivazionale.

Il Fatto

La Camera di commercio di Cuneo ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo la deliberazione con cui la propria Giunta camerale aveva approvato l’acquisizione di una quota della società consortile a responsabilità limitata, per un prezzo complessivo di euro 2.800,00 di cui 2.000 di valore nominale e 800,00 di sovrapprezzo. La società opera nel settore delle infrastrutture materiali e immateriali ed è qualificata come organismi di diritto pubblico.

Trattandosi di un ente pubblico, l’atto deliberativo di acquisizione di partecipazione diretta è stato sottoposto al parere della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto affermato la propria competenza territoriale. Le Camere di commercio, in quanto enti pubblici dotati di autonomia funzionale, rientrano fra le “altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione” contemplate dall’art. 5, comma 4, TUSP. Il criterio di ripartizione è quello della sede dell’ente che acquisisce la partecipazione.

Sul piano sostanziale la Corte ha ritenuto rispettati il vincolo tipologico e quello finalistico. L’acquisto di quote in una società consortile a responsabilità limitata è consentito dall’art. 3, comma 5, TUSP ed è previsto per le CCIAA dalla stessa disciplina di settore. La partecipazione risulta strumentale alle finalità istituzionali dell’ente.

Il profilo critico attiene alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria. La deliberazione camerale si limita a richiamare alcuni dati sintetici di bilancio della società, che evidenziano condizioni di equilibrio economico-finanziario. Sotto il profilo oggettivo, tuttavia, l’ente non allega business plan o forme analoghe di analisi di fattibilità. Il Collegio ha autonomamente acquisito il bilancio consuntivo, dal quale emerge una crescita dei valori della produzione.

La censura decisiva riguarda la prospettazione dell’assenza di oneri annuali a carico dei soci. Lo statuto della consortile prevede espressamente, all’art. 9, la possibilità di richiedere contributi di gestione e di esercizio. In forza degli obblighi di contribuzione di cui all’art. 2615-ter cod. civ., non è possibile escludere che possano essere richiesti contributi periodici o variabili per bilanciare i costi fissi di gestione.

La Corte ha poi rilevato che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, TUSP, l’analisi di convenienza deve confrontare i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici. Nella deliberazione non si rinviene alcun confronto tra scelte alternative: il solo riferimento alla ritenuta convenienza dei modesti costi di ingresso e alla possibilità di affidare servizi in in house providing non assolve l’onere motivazionale. Quanto alla compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato, la contenuta dimensione dell’investimento e la natura locale dell’attività escludono profili di rilievo. La Sezione ha pertanto rilevato elementi ostativi all’operazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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