Improcedibile il ricorso sull’isola ecologica per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 3923 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento di approvazione di un’opera pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, venga meno il presupposto essenziale su cui l’opera stessa si fonda. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree destinate all’intervento priva il progetto approvato della disponibilità pubblica dei terreni, cosicché dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato non potrebbe derivare al ricorrente alcun vantaggio. In tale ipotesi trova applicazione l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un complesso immobiliare comprendente le aree interessate da un progetto di isola ecologica comunale, ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria ex art. 14-bis della legge n. 241/1990, approvando il progetto definitivo in variante al PRG. Il provvedimento si fondava sulla preventiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle particelle destinate a ospitare l’impianto.
Il ricorrente aveva già ottenuto l’annullamento delle prime determinazioni di acquisizione e, con separato gravame, l’accoglimento del ricorso avverso la successiva determina di acquisizione. Il Comune, in udienza, ha dichiarato di voler riavviare un nuovo procedimento per la realizzazione dell’opera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, il ricorso proposto avverso la determina di acquisizione è stato accolto con sentenza n. 795 del 16 gennaio 2025. In quella sede è stata ritenuta fondata la censura relativa alla mancanza di corrispondenza tra i beni individuati nelle ingiunzioni demolitorie a monte e quelli oggetto del sub procedimento di verificazione dell’ottemperanza, con violazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.
Da tale pronuncia discende una conseguenza diretta sul presente giudizio. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento che aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale ha privato il progetto approvato del suo presupposto essenziale, venendo meno la titolarità pubblica delle aree individuate per ospitare l’isola ecologica.
Il Comune ha espressamente dato atto di tale circostanza, manifestando l’intendimento di approvare un nuovo progetto. Ne deriva che dall’eventuale annullamento del provvedimento gravato, concernente un intervento destinato a non essere eseguito, non potrebbe derivare al ricorrente alcun vantaggio concreto.
Il Collegio, dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. sui profili di improcedibilità, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’andamento complessivo della vicenda contenziosa.
Nota della Redazione
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