Nessun danno risarcibile se il punteggio illegittimamente negato non incide sull’assunzione (TAR Emilia-Romagna n. 312 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata attribuzione di un punteggio in sede concorsuale, pur illegittima e accertata dal giudice amministrativo, non determina alcun danno risarcibile quando il candidato, anche ove il punteggio gli fosse stato riconosciuto ab initio, non avrebbe potuto conseguire l’assunzione per difetto dei titoli di ammissione prescritti dal bando. Il nesso causale tra illegittimità dell’atto e pregiudizio lamentato postula che il bene della vita sperato fosse effettivamente conseguibile. Il possesso della specifica abilitazione all’insegnamento riconosciuta in Italia o nel Paese dell’Unione Europea di provenienza, richiesto a pena di ammissione, opera come condizione autonoma e assorbente rispetto alla posizione in graduatoria. La pronuncia del giudice di appello che abbia deciso soltanto sulla spettanza del punteggio non equivale ad accertamento del diritto all’assunzione.

Il Fatto

Il ricorrente, in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero e parificata a quella francese, aveva partecipato al concorso indetto con decreto n. 114 del 4 maggio 2013 per posti di insegnante di madrelingua nella sezione francofona di un istituto parmigiano a ordinamento speciale. Collocato in decima posizione in graduatoria, aveva impugnato gli atti della procedura lamentando, tra l’altro, la mancata attribuzione di un punto per ciascuno degli otto anni di insegnamento svolti presso la medesima scuola.

Dopo un primo rigetto, la pronuncia di appello aveva riconosciuto il punteggio aggiuntivo di otto punti e ordinato la riformulazione della graduatoria. La scuola rettificava il collocamento del ricorrente al terzo posto, ma nel controllo dei titoli emergeva il difetto della laurea magistrale e di un’abilitazione equipollente al CAPES. Il ricorrente ha quindi agito per il risarcimento del danno da mancata stipulazione del contratto biennale, quantificato in oltre quattrocentomila euro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio, rilevando che la dilazione dell’udienza è scelta rimessa al giudice e non rientra nei diritti delle parti, salvi i casi tipici di termini a difesa o motivi aggiunti. La pendenza del giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna non giustifica la differimento di una causa definita nell’udienza straordinaria di smaltimento.

Il Tribunale dichiara di poter prescindere dalle eccezioni preliminari dell’Avvocatura — inammissibilità per carenza di interesse, decadenza e prescrizione — delle quali non ignora profili di ragionevolezza, perché il ricorso è infondato nel merito.

La pretesa risarcitoria poggia sull’illegittima mancata valutazione degli otto punti di servizio. Il Collegio osserva che l’art. 2 del bando richiede, per l’accesso, il possesso di specifica abilitazione all’insegnamento riconosciuta in Italia o nel Paese dell’Unione Europea di provenienza, oltre alla certificazione linguistica di livello B2. L’art. 9, comma 3, del bando attribuisce alla scuola, ai fini dell’assunzione, la verifica delle certificazioni dichiarate.

Dalla documentazione acquisita risulta che il ricorrente era titolare di una laurea triennale e di un solo anno del percorso abilitante, e non di una laurea magistrale con abilitazione equipollente. La dichiarazione di valore diplomatica conferma il carattere triennale del titolo. Gli inviti a integrare la documentazione sono rimasti privi di riscontro.

Ne discende che, anche riconoscendo ab initio gli otto punti, l’incarico non sarebbe stato conferibile per difetto del titolo abilitante. La pronuncia del Consiglio di Stato si era limitata alla spettanza del punteggio e non aveva affrontato la questione del possesso dell’abilitazione, mai posta in quel giudizio.

Pertanto la mancata attribuzione del punteggio, per quanto illegittima, non ha prodotto alcun danno: difetta il nesso di causalità tra l’illegittimità e il pregiudizio, non essendo il bene della vita concretamente conseguibile. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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