Sospensione facoltativa del giudizio per pregiudizialità amministrativa (TAR Emilia-Romagna n. 1354 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. non è applicabile quando tra i giudizi non sussista un rapporto di pregiudizialità tecnica o giuridica in senso stretto. In tali casi, il giudice amministrativo può disporre una sospensione facoltativa del processo ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., quando la definizione di altra controversia, ancorché non avente efficacia di giudicato, sia ritenuta opportuna per evitare un contrasto di giudicati e il rischio di effetti irreversibili. L’ordinanza di sospensione deve essere motivata e la riassunzione del giudizio è onere della parte interessata, da adempiersi nei termini di legge.

Il Fatto

La controversia trae origine dalla domanda di permesso di costruire presentata dai ricorrenti, relativamente alla costruzione di un capannone previa demolizione di un fabbricato esistente, rigettata dal responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive. Il diniego si basava sull’assunto che le aree di proprietà dei ricorrenti fossero gravate da obblighi di cessione gratuita al Comune per opere di urbanizzazione, come previsto da una convenzione stipulata nel 2000.

Tale assunto era stato, tuttavia, smentito da una precedente sentenza del medesimo TAR, che aveva respinto la domanda del Comune volta all’accertamento di tale obbligo, stabilendo che le varianti al Regolamento Urbanistico Edilizio successive al 2009 non avevano riguardato le aree in questione. Avverso tale sentenza, il Comune aveva proposto appello al Consiglio di Stato, il cui giudizio risultava ancora pendente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la questione dell’assetto urbanistico delle aree di proprietà dei ricorrenti costituisce il presupposto logico-giuridico per la decisione del ricorso, in quanto dalla definizione del giudizio di appello dipenderà la verifica della sussistenza degli obblighi convenzionali e della portata delle varianti urbanistiche. In prossimità dell’udienza, la difesa comunale ha chiesto la sospensione del giudizio, evidenziando il rischio di effetti irreversibili in caso di esito favorevole dell’appello, mentre la parte ricorrente si è opposta, rilevando il carattere meramente facoltativo della sospensione.

Il Tribunale ha ritenuto di non dover applicare l’istituto della sospensione necessaria, non ricorrendo un’ipotesi di pregiudizialità in senso stretto tra i giudizi. Ha però valutato l’opportunità di disporre la sospensione ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ..

La decisione è motivata dalla necessità di evitare un possibile contrasto di giudicati e di prevenire gli effetti irreversibili che potrebbero derivare dall’esecuzione di un provvedimento favorevole ai ricorrenti, qualora l’appello del Comune dovesse poi essere accolto. La scelta della sospensione facoltativa, pur non essendo obbligatoria, è stata ritenuta coerente con il principio di buon andamento e di economia processuale, in quanto la decisione del Consiglio di Stato fornirà elementi decisivi per la risoluzione della presente controversia, con onere di riassunzione a carico della parte interessata nei termini di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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