Bando concorsuale, servizio in diretta collaborazione computabile nell’anzianità (TAR Lazio n. 3740 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali, ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis, trovano applicazione i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., con prevalenza del criterio letterale e sistematico. Le clausole del bando non possono essere integrate dall’interprete per ricavarne significati impliciti, e solo in presenza di un’ambiguità testuale deve essere prescelto il significato più favorevole al concorrente, in ragione del favor partecipationis e del principio del clare loqui. Il requisito di ammissione consistente nel possesso di una data qualifica soggettiva al momento della domanda e quello dell’anzianità di servizio maturata nel tempo hanno oggetti distinti e non possono essere assimilati: l’esclusione prevista per il primo non si estende automaticamente al computo del secondo, ove il bando non lo preveda espressamente.
Il Fatto
Il ricorrente, funzionario amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso un Ministero e in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha preso parte a una procedura comparativa bandita ai sensi dell’art. 28, comma 1-ter, d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di posti di dirigente di II fascia. L’amministrazione lo ha escluso con provvedimento del 7 agosto 2025, sul rilievo che il servizio prestato presso l’Ufficio del Sottosegretario di Stato, qualificabile come ufficio di diretta collaborazione, non sarebbe computabile ai fini del requisito di anzianità quinquennale.
L’istanza di autotutela è stata respinta con nota dell’8 agosto 2025. Il ricorrente ha quindi impugnato l’esclusione davanti al TAR, deducendo la violazione dei punti 4) e 5) dell’art. 2 del bando e la distinzione tra i due requisiti. La misura cautelare era stata accolta con ordinanza della medesima Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella possibilità di valutare, ai fini dell’anzianità quinquennale di cui al punto 5) dell’art. 2 del bando, il servizio svolto presso un ufficio di diretta collaborazione, che al contrario impedisce la partecipazione ove ricoperto al momento della domanda ai sensi del punto 4).
La soluzione negativa seguita dall’amministrazione non è condivisa per due ragioni. Anzitutto essa contrasta con il tenore letterale del punto 5): il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui le clausole del bando vanno interpretate con i criteri dettati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., senza procedimenti integrativi volti a ricavare significati impliciti, e prescegliendo il significato più favorevole al concorrente solo in presenza di ambiguità, in applicazione del favor partecipationis (richiamato, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 3257 del 2025).
Il punto 4) indica la posizione soggettiva da rivestire alla scadenza dei termini, e contempla specifiche esclusioni per il personale militare, delle forze di Polizia e per chi presta servizio in comando o fuori ruolo presso strutture di diretta collaborazione, di supporto ai Commissari straordinari e presso il Dipartimento della protezione civile. Il punto 5) prevede invece un requisito esperienziale, con un’unica specificazione riferita al solo personale del ruolo della Protezione civile, e non contiene alcun richiamo al punto 4).
Da qui la conclusione: l’assenza, nel punto 5), di un’espressa limitazione dei servizi utili induce a ritenere che il servizio prestato presso un ufficio di diretta collaborazione non possa essere escluso dal computo dell’anzianità. Se il bando avesse voluto escluderlo, lo avrebbe previsto espressamente, come ha fatto per il personale di Protezione civile.
Il Collegio aggiunge che l’integrazione interpretativa non è giustificata nemmeno sul piano oggettivo, poiché i due requisiti hanno natura diversa: l’uno attiene alla qualifica attuale, l’altro all’esperienza maturata nel tempo, e tale differenza ben può comportare una diversa estensione. L’esclusione è dunque illegittima nella motivazione addotta, unica oggetto di scrutinio ai sensi dell’art. 34 c.p.a., e il provvedimento è annullato, restando riservata all’amministrazione la verifica degli altri requisiti.
La domanda risarcitoria è respinta, non risultando un pregiudizio diretto, essendo il ricorrente stato ammesso con riserva alle prove. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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