Illegittima la trattenuta degli interessi sulla buonuscita percepita prima dell’illegittimo congedo annullato (TAR Lazio n. 12507 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego, allorché il dipendente abbia percepito l’indennità di buonuscita a seguito di un provvedimento di cessazione dal servizio poi dichiarato illegittimo, con conseguente reintegrazione in servizio, è illegittima la trattenuta degli interessi sulle somme percepite operata in occasione della successiva riliquidazione dell’indennità al momento del definitivo collocamento in quiescenza. Resta inapplicabile l’art. 4, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973, poiché l’interruzione del rapporto, in forza del provvedimento giurisdizionale, è solo di fatto e non di diritto. Non ricorre, altresì, il requisito soggettivo della mala fede richiesto dall’art. 2033 cod. civ., in assenza di una richiesta restitutoria da parte dell’ente previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, brigadiere dei carabinieri, era stato collocato in quiescenza nel 2005 per effetto di un congedo illegittimo, successivamente annullato dal Consiglio di Stato. In forza di quella decisione, era stato reintegrato in servizio e aveva proseguito la carriera fino al definitivo collocamento in quiescenza nel 2021. In occasione della riliquidazione del trattamento di fine servizio, l’INPS aveva trattenuto la somma di Euro 7.886,63 a titolo di interessi legali sulla prima indennità, liquidata nel 2006 e mai richiesta in restituzione.
Il ricorrente aveva impugnato il prospetto di liquidazione e chiesto la condanna dell’INPS alla restituzione delle somme trattenute, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 4 d.P.R. n. 1032/1973 alla fattispecie della reintegrazione a seguito di annullamento giurisdizionale del congedo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, dichiarandone la manifesta fondatezza e decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., in forza del richiamo al principio di diritto espresso dalla Cassazione.
Il Collegio ha ritenuto pienamente applicabile il principio per cui, nel pubblico impiego, la trattenuta degli interessi operata dall’ente previdenziale in sede di riliquidazione della buonuscita è illegittima quando la prima erogazione sia avvenuta a seguito di un licenziamento o congedo dichiarato illegittimo e il rapporto sia stato successivamente ricostituito in forza del provvedimento giurisdizionale. In tale evenienza, l’interruzione del rapporto è solo di fatto e non di diritto, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 4, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973.
Il Tribunale ha inoltre escluso che potesse trovare applicazione l’art. 2033 cod. civ., mancando la prova di una richiesta restitutoria da parte dell’INPS e, quindi, il requisito soggettivo della mala fede del percettore. Ha, pertanto, annullato il prospetto impugnato, condannando l’INPS alla restituzione delle somme trattenute a titolo di interessi, oltre interessi legali dalla data della trattenuta, e alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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